IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (ora Ministro dello sviluppo economico), deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE S.p.A.; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e visto in particolare il comma 9 dello stesso articolo, il quale prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma siano garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, possa essere riservata all'attivita' indicata nello stesso art. 11-quinquies, comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane; Considerato che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40832 del 19 maggio 2009 - emanato in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 - sono state stabilite le modalita' per favorire l'intervento di SACE S.p.A., rispettivamente, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'art. 1 del decreto-legge 5/2009 citato; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25366 del 5 ottobre 2009 con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta CIPE dello schema di delibera allegato alla stessa nota concernente il Piano previsionale degli impegni assicurativi della societa' per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) S.p.a. per l'anno 2010; Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2010, elaborato sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonche' delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosita' dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio dello Stato, approvato dal consiglio di amministrazione della SACE S.p.A, il 1° aprile 2009; Udita la proposta del vice Ministro dell'economia e delle finanze, sulla quale viene acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. Anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2010, dei limiti globali degli impegni assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003 richiamato in premessa assumibili nello stesso anno 2010, viene indicato in 8.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE S.p.A. di cui alle premesse. 2. Per l'anno finanziario 2010 viene altresi' indicata nel 30 per cento di ciascuno dei predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art. 11-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Roma, 6 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche' Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 225 |