Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 febbraio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni; Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lazio; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/37501 del 23 novembre 2006 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Enfermeria», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal Presidente della Repubblica n. 334 del 2004; Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca si sia iscritta all'albo professionale; Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca in data 29 gennaio 2009; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2004, presso la Universidad Peruana di Nana-Lima (Peru') dalla sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca, nata a Lima (Peru') il giorno 15 aprile 1981, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. La sig.ra Mirna Angelica Delgado Huaranca e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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