Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 febbraio 2010 |
Designazione della «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 516 del 17 giugno 2009, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che la «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» con sede in Caltagirone, via Bouganvillea n. 20, e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 516 del 17 giugno 2009. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» e' tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pagnotta del Dittaino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
La «Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre |
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