Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario)
LEGGE 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

ART. 1

(Finalita').

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.




Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle quali
restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.».



 
ART. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu' a trattamenti specifici;

b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonche' la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita' assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

e) « assistenza residenziale »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una struttura, denominata « hospice »;

f) « assistenza domiciliare »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per cio' che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale e' in ogni caso parte integrante, garantendo una continuita' assistenziale ininterrotta;

g) « day hospice »: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da equipe specialistiche.
 
ART. 3

(Competenze del Ministero della salute e
della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano).

1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanita', tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'attuazione dei principi della presente legge in conformita' alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.




Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1.-33. (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata.».



 
ART. 4

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalita' e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonche' delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignita' della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
 
ART. 5

(Reti nazionali per le cure palliative e per
la terapia del dolore).

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita' agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformita' su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'eta' pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonche' alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresi' individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalita' organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita' di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessita' di cura della popolazione residente e ad una disponibilita' adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in eta' pediatrica, l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalita' organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unita' operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformita' attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



 
ART. 6

(Progetto « Ospedale-Territorio
senza dolore »).

1. Al fine di rafforzare l'attivita' svolta dai Comitati « Ospedale senza dolore » istituiti in attuazione del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto « Ospedale-Territorio senza dolore », e' autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.
3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresi' stabiliti modalita' e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.
 
ART. 7

(Obbligo di riportare la rilevazione del
dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonche' la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facolta' di scegliere gli strumenti piu' adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.
 
ART. 8

(Formazione e aggiornamento del personale
medico e sanitario in materia di cure
palliative e di terapia del dolore).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o piu' decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuita' assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attivita' professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e successive
modificazioni:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 357, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
«357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di
cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e'
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.».
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, della citata legge
5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all'art. 5.



 
ART. 9
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia
del dolore).

1. Presso il Ministero della salute e' attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attivita' del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attivita' collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanita', fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneita' territoriali e all'erogazione delle cure palliative in eta' neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;

d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attivita' delle strutture delle due reti;

e) le attivita' di formazione a livello nazionale e regionale;

f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

g) le attivita' di ricerca;

h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneita' e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticita' eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute puo' avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
4. Per le spese di funzionamento di tale attivita', fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.
 
ART. 10

(Semplificazione delle procedure di accesso
ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

« 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale »;

b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis. ? (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). ? 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo »;

c) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: « La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute »;

d) all'articolo 41, comma 1-bis, le parole: « di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » sono sostituite dalle seguenti: « di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni »;

e) all'articolo 43, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

« 4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato 111-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le politiche antidroga, puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato 111-bis »;

f) all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole: « di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » sono sostituite dalle seguenti: « di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni »;

g) all'articolo 45, comma 1, le parole: « che si accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta » sono sostituite dalle seguenti: « che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente »;

h) all'articolo 45, comma 2, le parole: « sulle ricette previste dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis »;

i) all'articolo 45, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

« 6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'i 1 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

« 10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato »;

n) all'articolo 60:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione »;

3) al comma 4, dopo le parole: « Ministero della salute » sono aggiunte le seguenti: « e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati »;

o) all'articolo 62, comma 1, le parole: « sezioni A e C, » sono sostituite dalle seguenti: « sezioni A, B e C, »;

p) all'articolo 63:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione »;

2) il comma 2 e' abrogato;

q) all'articolo 64, comma 1, le parole: « previsto dagli articoli 42, 46 e 47 » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dagli articoli 46 e 47 »;

r) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 »;

s) all'articolo 73, comma 4, le parole: « e C, di cui all'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 »;

t) all'articolo 75, comma 1, le parole: « e C » sono sostituite dalle seguenti: « , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 ».




Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 38, 41, 43,
45, 60, 62, 63, 64, 68, 73 e 75 comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). -
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
nelle tabelle di cui all'art. 13 e' effettuata in base ai
seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute
le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da
esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione
chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica
o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione
eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante
sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema
nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi
riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e
tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi
chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a
carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche
oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente
testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di
indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i
barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici
ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le
sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze
elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in
associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita'
del loro uso, presentano rischi di abuso o
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina
delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base
di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi
attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali
dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non
superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base
anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere
tali da impedire praticamente il recupero dello
stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti
medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme
farmaceutiche diverse da quella parenterale;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le
sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
o in associazione con altri principi attivi, quando per la
loro composizione qualitativa e quantitativa o per le
modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di
abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella
II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri,
gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei
casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con
la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',
tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione
del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera
a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico
anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto,
miscuglio o miscela.».
«Art. 38 (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o
psicotrope). - 1. La vendita o cessione, a qualsiasi
titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali
compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui
all'art. 14 e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del
presente testo unico in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme
al modello predisposto dal Ministero della salute. La
richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o
cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D
ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario
"buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad
altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si
configuri il carattere di urgenza terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio
decreto, il modello di bollettario 'buoni acquisto' adatto
alle richieste cumulative.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario
"buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica
sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da
euro 103 a euro 2.065.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei
limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della
sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici
veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi
e ai medici veterinari di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e
III di cui all'art. 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro
516.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma
4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la
propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e'
punito salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582 a euro 15.493.».
«Art. 41 (Modalita' di consegna). - 1. La consegna di
sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere
fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identita', qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al
domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In
questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui
all'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento
grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio
di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita'
terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed
il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti
o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da euro 516 a euro 10.329.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
deve conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o
corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
La inosservanza delle disposizioni del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 516.».
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici
veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari
prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con
decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella
tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 puo' comprendere
un solo medicinale per una cura di durata non superiore a
trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la
ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per
una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del
proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta
e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in
duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal
Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a
ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario
nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata
dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la
forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato
III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore
severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1,
contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo'
essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario
nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio
superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, puo',
con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli
stati di tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario
di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e
specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma
2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale
sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la
prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi attraverso
autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali
compresi nell'allegato III-bis per uso professionale
urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una
copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed
uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che
successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere
conservato per due anni a far data dall'ultima
registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo
stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di
base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a
consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le
vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,
le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi
nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi
di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive
la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che
hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 e'
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da
trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata con
ricetta medica.».
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La
dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'art. 14 e' effettuata dal farmacista
che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi
di un documento di riconoscimento dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma
1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata
sulle ricette previste dal comma 1 e 4-bis dell'art. 43
nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la
ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'art. 43, di annotarvi la data di spedizione e di
apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di
entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che
prescrivano un quantitativo che, in relazione alla
posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo
di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al
numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in
commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di
durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di
terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone
comunicazione al medico prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all'art. 60, comma
1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal
giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui
all'art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali
compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di
fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia
della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali
inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente
alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette
diverse da quella di cui al decreto del Ministro della
salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il
nome, il cognome e gli estremi di un documento di
riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per
due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione,
copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione
della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo
stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con
proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei
moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette
che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa
specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via
definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a
quello prescritto, dandone comunicazione al medico
prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato,
le confezioni, purche' entro il termine di validita' della
ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta
per volta consegnato.».
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni
acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e
di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, e'
iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico,
secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o
medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e
di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro
e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile
dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato
che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il
numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il
registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni
dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e'
ridotto a cinque anni per le officine autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per
le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto
di cui all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui
al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e
delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende
autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul
registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al
comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di
cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'art.
14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai
modelli predisposti dal Ministero della salute e possono
essere composti da un numero di pagine adeguato alla
quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e
movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le
modalita' di registrazione su supporto informatico della
movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle previste dall'art. 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal
direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in
ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell'ultima
registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza
contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico
compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige
apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».
«Art. 62 (Registro di entrata e uscita per gli enti o
le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1.
Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto dagli enti
e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali
di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il registro
delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C, dell'art. 14, sono chiusi al
31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in
carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati
o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di
ogni eventuale differenza o residuo.».
«Art. 63 (Registro di lavorazione per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Gli enti o le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di
cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono
iscritte le quantita' di materie prime poste in
lavorazione, con indicazione della loro esatta
denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a
far data dall'ultima registrazione.
2. (abrogato).
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al
modello predisposto dal Ministero della sanita' ed
approvato con decreto del Ministro.».
«Art. 64 (Registro di carico e scarico per i medici
chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i
cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunita' temporanee). - 1. Nel registro di carico e
scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere
annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il
nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito
nell'art. 120, comma 5, la data della somministrazione, la
denominazione e la quantita' della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna
pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e
deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico
delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio
devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione
dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che
ne ha effettuato la prima vidimazione.».
«Art. 68 (Registri di entrata e uscita, di lavorazione,
di carico e scarico. Trasmissione di dati). - 1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e
uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche'
all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui
agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822.
1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano
relative a violazioni della normativa regolamentare sulla
tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 1.500».
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'art. 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
- 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista,
riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel
numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14
fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, e'
sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non
superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera
a), a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o
divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto
di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti,
e' invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma
educativo e informativo personalizzato in relazione alle
proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio
analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di
polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro
dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
sostanze sequestrate effettuati presso le strutture
pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita'
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta
giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai
sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante
il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni
previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di
colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro
durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di
cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in
cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste
dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, da comunicare
integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta
giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo
svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto
convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita'
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al
colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene
fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il
termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale
per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in
merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma
13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di
fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1
a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'art. 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che
riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui
gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata
posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di
polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le
sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito
di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della
notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione
entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa,
davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al
tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto e'
contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti
di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con
esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone
comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione
al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio
dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica
le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al
comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di
particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto
puo' definire il procedimento con il formale invito a non
fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.».



 
ART. 11

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
 
ART. 12

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale suproposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1
(Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)

2010 2011 2012 Ministero dell'economia e delle finanze 200 - 250 Ministero dell'interno 800 1.300 50 Totale 1.000 1.300 300


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 624):
Presentato dall'on. Paola Binetti ed altri il 29 aprile 2008.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 28 luglio 2008 con pareri delle commissioni I, V, VII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 2, 21, 29 ottobre 2008; il 6, 18 e 25 novembre 2008; il 18 e 25 febbraio 2009; l'11, 12, 17, 18, 24 e 25 marzo 2009; il 6 e 7 aprile 2009; il 17, 18 e 24 giugno 2009; il 7, 8 e 22 luglio 2009.
Esaminato in aula il 14 e 15 settembre 2009 ed approvato il 16 settembre 2009 in un T.U. con gli atti n. 635 (on. Massimo Polledri ed altri), 1141 (on. Livia Turco ed altri), 1312 (on. Maria Antonietta Farina Coscioni ed altri), 1738 (on. Isabella Bertolini ed altri) , 1764-TER (on. Roberto Cota ed altri), 1830 (on. Domenico Di Virgilio ed altri), 1968-TER (on. Barbara Saltamartini ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 1771):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita') in sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 12ª commissione il 29 e 30 settembre 2009; il 6 ottobre 2009; il 2, 15 e 16 dicembre 2009; il 13, 14, 19 e 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 20, 21 e 26 gennaio 2010 ed approvato con modificazioni, il 27 gennaio 2010. Camera dei deputati (atto n. 624, 635, 1141, 1312, 1738, 1764-TER, 1830, l968-TER-B):
Assegnato dalla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 3 febbraio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione l'11, 16, 17 e 25 febbraio 2010; il 4 marzo 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.




Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 9 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.».



 
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