Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico»; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra; Viste le risultanze della riunione di filiera, in merito alla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini «Chianti Classico», convocata dalla Regione Toscana, d'intesa con la Commissione regionale delegata dal Comitato nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena) il giorno 9 dicembre 2009, con la partecipazione della filiera interessata alla produzione e commercializzazione del vino Chianti Classico; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |