Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 marzo 2010 |
Criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde». |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare gli articoli 11 e seguenti; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'art. 103-novodecies concernente la misura Vendemmia verde; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante «Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde», ed, in particolare, l'art. 7 che istituisce il Comitato incaricato di individuare i criteri per consentire alle regioni la determinazione dell'aiuto in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 14 del citato regolamento (CE) 555/2008 della Commissione; Visto il proprio decreto 29 gennaio 2010 con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato; Viste le risultanze delle riunioni tenute dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. I criteri individuati dal Comitato di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa, per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo 3, secondo comma, sono i seguenti: a) perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli e' data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento: 1) resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (D.O. - IG - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa piu' alta e di quella con la resa piu' bassa; 2) prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale. Le regioni e province autonome, possono integrare tali dati con rilevazioni ad hoc anche pluriennali. b) costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda che la misura si attui con metodo manuale, meccanico o chimico e, fermo restando il disposto del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, art. 14, paragrafo 1, sono determinati secondo le seguenti indicazioni: 1) per il metodo manuale, e' individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarita' del vigneto; 2) per il metodo meccanico, e' individuato un costo compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarita' del vigneto; 3) per il metodo chimico, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore. 2. L'importo del sostegno, determinato applicando i criteri indicati al comma 1, rappresenta l'importo massimo che puo' essere erogato ai soggetti beneficiari; tale importo non puo', comunque, superare il limite fissato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2010
Il direttore generale: Aulitto |
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