Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Siena, dalla Federazione Provinciale Codiretti di Siena, e dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione Provinciale di Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi»; Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra; Vistele risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena) il giorno 9 dicembre 2009, con la partecipazione di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |