Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010 |
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3854). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale e' stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita' programmate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia»; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009; Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all'acquisizione delle relative risorse; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facolta' di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita' degli stessi; Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005; Viste altresi' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009; Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio - commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita' dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto; Ravvisata la necessita' di procedere alla proroga dell'ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell'ordinario; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacita' operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, cosi' come ricostituita in Unita' tecnica di missione ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unita' continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unita' d'Italia. Le unita' di personale dirigenziale di livello non generale di cui puo' avvalersi la medesima Unita' tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l'unita', ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il dirigente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, e' nominato coordinatore dell'Unita' tecnica di missione di cui al comma 1 con facolta' di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unita' previste al comma 1 nonche' di designare non piu' di due esperti da nominare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. L'Unita' tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresi' ogni residuale attivita' amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009». 4. L'Unita' tecnica di missione e' autorizzata altresi' ad utilizzare le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attivita' poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia. |
| Art. 2
1. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonche' l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresi' a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita'.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonche' di consulenti tecnici. Il commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unita' di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di tale struttura potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi altresi' di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilita' speciale al medesimo intestata. E' conseguentemente disposta la chiusura della contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il commissario delegato e' autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attivita' espletate.»; f) al comma 7, le parole: «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «commissario delegato»; g) il comma 8 e' soppresso; h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilita' speciale di cui al comma 3.». 2. L'Unita' tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, nonche' i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente comma. Le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle predette opere possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla piu' proficua realizzazione delle opere stesse, nonche' per il compenso da attribuire ai soggetti attuatori e per gli oneri della struttura di cui al comma 2. 3. Per l'espletamento dei compiti relativi agli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi degli uffici e, all'occorrenza, del personale del comune di Firenze, dell'U.T.G. - Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro. |
| Art. 3
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» e' aggiunto il seguente periodo: «ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa». 2. Il commissario delegato di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, e' autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenienti nell'ambito delle attivita' in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi puo' essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo. |
| Art. 4
1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e' abrogato. 2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 sono soppresse le seguenti parole: «con riferimento in particolare ai "Grandi Eventi" di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,». |
| Art. 5
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell'Unita' tecnica di missione» sono sostituite dalle parole «l'ANAS S.p.a., che provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Unita' tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, trasmette all'ANAS S.p.a. di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo ove non confermati. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero l'Unita' tecnica di missione provvede altresi' a trasferire all'ANAS S.p.a. le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale n. 5261 ed assegnate per la realizzazione delle opere infrastrutturali IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia. |
| Art. 6
1. Al fine di dare continuita' ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, gia' prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e dall'art. 16 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, e' prorogato fino al 28 febbraio 2011. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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