Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 febbraio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bujac Inga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Bujac Inga, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 10 novembre 1977, cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat» di cui e' in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licentiat su drept in profilul Iuridica specializarea drept», conseguito presso l'«Universitarea de Stat diu Moldova» in data 30 giugno 1999; Considerato che e' l'istante e' in possesso della «Licenta» n. 00295, rilasciata dal «Ministerul Justitiei» in data 23 maggio 2008; Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Bujac Inga, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 10 novembre 1977, cittadina moldova, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. |
| Art. 3
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 4
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 19 febbraio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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