Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 febbraio 2010
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari erariali a favore dei soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0015182 del 25 febbraio 2010 con la quale, a seguito dell'attivita' istruttoria svolta, in particolare presso le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, e' stato trasmesso l'elenco dei soggetti danneggiati dall'ondata di maltempo verificatasi nel periodo dal 20 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010;
Ritenuta la necessita' di sospendere, per i soggetti indicati nel suddetto elenco, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari aventi scadenza nel periodo dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei tributi erariali. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. La sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualita' di sostituto d'imposta. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo di sospensione sono effettuati entro il 31 maggio 2010; i versamenti scadenti nel medesimo periodo di sospensione sono effettuati entro il 16 giugno 2010, ovvero in sette rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
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