Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 febbraio 2010
Assegnazione alle Universita' dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2009/2010.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro gia' individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro della salute;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art. 35, 1° comma del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, del 26 marzo 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2009/2010, pari a 8.848 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;
Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
Visto il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, relativo alla modificazione del decreto 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza;
Visto il decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di integrazione del decreto 29 marzo 2006, con il quale sono stati definiti gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;
Visto il decreto 6 marzo 2007 del Ministro dell'universita' e della ricerca, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea;
Visti i decreti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6 novembre 2008 e 19 febbraio 2009;
Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e 25 marzo 2009, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non puo' essere inferiore a 3 per anno di corso;
Vista la nota del 17 dicembre 2009, prot. n. 21686, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/99, art. 35, comma 3, per l'a.a. 2009/2010;
Viste la nota prot. 850/A A.6/13 - 607, del 26 gennaio 2009, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'a.a. 2009/2010;
Vista la nota prot. 339/P/23843, in data 21 gennaio 2010, del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato che per l'a.a. 2009/2010 non e' stata programmata la concessione di borse di studio in favore di medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano frequentare corsi di specializzazione medica in Italia;
Visto l'art. 46, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005;
Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5, dell'art. 39, del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo l'accesso alle scuole di specializzazione, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non puo' sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con il sistema dell'accreditamento, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
Rilevata la necessita' di razionalizzare, definitivamente, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, alla luce dei criteri formulati dalla Commissione di esperti e resi noti alle universita' con ministeriale n. 4010, del 19 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, concernente la rideterminazione del numero di contratti di formazione specialistica per tipologia di specializzazione, modificato diminuendo il numero del contingente per la tipologia della scuola di specializzazione nei casi in cui i contratti assegnati nell'a.a. 2008/2009 non sono stati utilizzati e aumentando il numero dei contratti nelle tipologie di scuole di specializzazione dove si e' rilevata una maggiore insufficienza, nel rispetto del numero complessivo di contratti pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei contratti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 26 marzo 2009, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorita' espresse nei fabbisogni regionali;
Visto il decretro ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, e successive modificazioni, relativo al «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei decreti direttoriali, citati nelle premesse, e' di n. 5.000 cosi' come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.
 
Art. 2

Il numero dei posti riservati ai medici militari e' di 38 unita' e alla Polizia di Stato e' di 18 unita' come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamenti alle colonne V e VI.
 
Art. 3

Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti pubblici, nonche' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai contratti statali, cosi' come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25 marzo 2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresi' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', verranno assegnati con successivo provvedimento.
 
Art. 4

Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Servizio sanitario nazionale, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacita' ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.
 
Art. 5

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35, del citato decreto legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e province autonome.
 
Art. 6

Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa nel rispetto della ricettivita' della scuola.
 
Art. 7

Con il provvedimento di cui all'art. 3, si provvedera' all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle universita'.
 
Art. 8

La data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2009/2010, in conformita' a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 172, e' il 17 maggio 2010.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2010

Il Ministro: Gelmini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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