Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2010 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 gennaio 2010, n. 1 |
Testo del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana». 5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Riferimenti normativi - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. - La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.
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| Art. 2 Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 4. (( Sono autorizzate )), a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 (( e, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro )) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (( , di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari )) . Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giungo 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
Riferimenti normativi - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. - La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria. - La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. - Il testo dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: «Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero) - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'art. 189.»;
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| Art. 3 Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo. 2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato. 3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 5. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, (( nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, )) incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 7. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. 8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'art. 1 comma 1 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo. 9. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo. 10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 11. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo; b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi; c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
Riferimenti normativi - Il testo degli articoli 13 e 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: «Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.». «Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da: a) personale del Ministero degli affari esteri; b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita'; c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 12; d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).». - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - Il testo dell'art. 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006. e' il seguente: «6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.». - Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, 4, comma 2, 7 e 36 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003, e' il seguente: «Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 2-4. (omissis); 5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.» «Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali) - 1. (omissis). 2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.». «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»; «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.». - Il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, e' il seguente «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.»; «56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.»; «187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.». - Il testo degli articoli 60, comma 15, e 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente: «Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica). - 1-14. omissis. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.». «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. omissis. 2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti». 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.». - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il seguente: «Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo) - 1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.». - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: «1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di applicazione della presente legge.».
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| Art. 4 Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo' mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. 2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 e' valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (( in prova, comprensivo delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma, )) e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro (( 7.615.600 )) a decorrere dall'anno 2012. 4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro. 5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: «Art. 189 (Indennita' integrativa). - Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonche' presso Enti, Organismi o tribunali internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato. Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114. - Il testo dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il seguente: «102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.». - Il testo dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente: «9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.». - Il testo dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, e' il seguente: «103. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilita', effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.».
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| Art. 5 Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attivita' di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108. 15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. (( 15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). )) 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto. 17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro (( 6.643.594 )) per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro (( 4.220.094 )) in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani. 18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo. 27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). 29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM). 30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 2009. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del 2009. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108 del 2009. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'art. 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009. 15. (omissis); 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 2, comma 16, della legge n. 108 del 2009. 17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2, comma 17, della legge n. 108 del 2009. 18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 108 del 2009. 19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 108 del 2009. 20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108 del 2009. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 108 del 2009. 24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del 2009. 25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 108 del 2009. 26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 108 del 2009.». - Il testo dell'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: «29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di attivita' di cooperazione militare nel settore navale.».
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| Art. 6 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, (( nella missione MINUSTAH )) e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8, (( 15-bis )) e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. 3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: "ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' art. 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». - Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.». - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.».
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| Art. 7 Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. (( Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il seguente: «Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art. 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». - Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
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| Art. 8 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
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| Art. 9 Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
(( 1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso: a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonche' del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. 1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e c), e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti. 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonche' del corrispondente personale delle Forze armate. )) 2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, (( pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni )). (( 2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 3. (Soppresso). 3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti: «ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta; ufficiali che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta' del grado rivestito che ne facciano richiesta;». 3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami». 3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo». 3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attivita' operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, (( il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi )) un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli. 5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 27 dicembre 1966, e' il seguente: «Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza e' riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.». - Il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, recante «Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1966. - La legge 15 dicembre 1969, n. 1023, recante «Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell' 8 gennaio 1970. - Il testo dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 22 dicembre 1973, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta; ufficiali che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta' del grado rivestito che ne facciano richiesta; ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione"; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo.». - Il testo dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 43. - 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. 2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. 3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 , all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della presente legge. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'. 6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.». - Il testo dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 2 (Applicazione dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo). - 1. Il coniuge convivente del personale di cui all'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. 2. Le disposizioni dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'art. 1, comma 1.». - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, e' il seguente: «2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.». - Il testo dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, e' il seguente: «5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
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| Art. 10 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, (( esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2, pari complessivamente a euro 814.208.663 per l'anno 2010, si provvede: )) a) quanto a euro 750.000.000, mediante (( corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» )) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; (( a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; )) b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' (( gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa )). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente: «2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.».
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| Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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