Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio». Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TOPICA «LAZIO»
Art. 1. Denominazione e vini
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Art. 2. Base ampelografica
L'Indicazione geografica tipica «Lazio» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante. I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio. L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a denominazione di origine o ad Indicazione geografica tipica. Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%. I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati: «Lazio» bianco: tonnellate 21; «Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20; «Lazio» passito: tonnellate 10; «Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14. Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di: 10% vol per i vini bianchi; 10% vol per i vini rosati; 10% vol per i vini rossi; 16% vol per i vini passiti; 15% vol per i vini da vendemmia tardiva; 9,0% vol per i vini spumante.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%. Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro. E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve. Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Lazio» bianco: 10,50% vol; «Lazio» rosso: 11% vol; «Lazio» rosato: l0,50% vol; «Lazio» novello: 11% vol; «Lazio» passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9%; «Lazio» vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol; «Lazio» spumante: 10% vol.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica «Lazio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. |
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