Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin ElKom, Menofia (Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale egiziano di avvocato, rilasciato dall'«Albo degli avvocati esercitanti» de il Cairo nel 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico in «Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' di Menofia nel 2000;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 7 febbraio 2007 con validita' fino al 26 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin ElKom, Menofia (Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato egiziano quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.
 
Art. 2

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone