Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 gennaio 2010 |
Riconoscimento, al prof. Teodor Ciortea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; Vista l'istanza presentata dal prof. Teodor Ciortea, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea; Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorita' competente italiana ha chiesto all'autorita' competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari; Vista la nota di febbraio 2008 con la quale e' stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessato sprovvista del certificato di «Definitivatul»; Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorita' competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007; Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche' all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale prot. n. 7122 del 3 luglio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota prot. n. 21276 del 20 novembre 2009 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione post-secondaria «Diplomă de Licenţă in Educaţie Fisica şi Sport» conseguito nella sessione giugno 1999 presso l'Universita' «Babeş-Bolyai» di Cluji-Napoca (Romania), posseduto dal prof. Teodor Ciortea, cittadino rumeno nato a Cluji-Napoca (Romania) il 1° aprile 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «educazione fisica» nelle scuole secondarie, per le classi di concorso: 29/A - Educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado; 30/A - Scienze motorie e sportive. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010
Il direttore generale: Dutto |
|
|
|