Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 18 novembre 2009 |
Riorganizzazione del Centro tecnico logistico interforze NBC (CETLI NBC). |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la Tabella B relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 208 del 6 settembre 1997, recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito; Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa del Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia, istituito con decreto interministeriale 1° settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 28 del 4 febbraio 2005, volta a maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la Tabella A-Quadro 1 quater ivi annessa; Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1 Definizione e dipendenza
1. Il Centro tecnico logistico interforze NBC (CETLI NBC) di Civitavecchia, di seguito denominato anche Centro, e' ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa. 2. Il Centro e' posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. E' dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso Comando logistico. |
| Art. 2 Compiti
1. Il Centro svolge compiti di studio, verifiche ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai comandi operativi interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie con gli enti operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce alla preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della difesa. Concorre all'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica, per le esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il mantenimento, il controllo di efficienza e le indagini tecniche sui materiali NBC in uso alle stesse Forze armate. 2. Agli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997, citato in premessa, il Centro svolge le funzioni gia' assolte dal disciolto Stabilimento militare dei materiali per la difesa NBC. Esso attua, inoltre, i controlli tecnici mediante rilevamenti di parametri fisici, chimici e biologici secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 284 del 2000, citato altresi' in premessa, rilasciando la relativa certificazione. 3. Nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, il Centro puo' effettuare prestazioni anche a favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare convenzioni con gli stessi. |
| Art. 3 Struttura organizzativa e funzioni
1. Per l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il Centro e' strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in Allegato A, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unita' similari, secondo esigenze operative o di funzionalita'. 2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato B e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato C. Alle stesse strutture e' preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato D. 3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Centro, nonche' in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure relative ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative. 4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalla Direzione lavori e servizi, di cui all'Allegato A al presente decreto, e' definita con provvedimento del Direttore del Centro, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 5. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4 Direttore
1. Il Centro e' retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di grado non inferiore a colonnello, avente la qualifica di direttore. Egli e' responsabile dell'organizzazione dell'ente nonche' dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. 2. L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito. |
| Art. 5 Vice direttore
1. Il direttore e' coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quelle connesse con le problematiche relative allo status del personale militare, tra cui le attivita' nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. 2. L'incarico di vice direttore e' conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale, il quale dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi. |
| Art. 6 Abrogazione
Il decreto interministeriale 1° settembre 2004, citato in premessa, e' abrogato. Roma, 18 novembre 2009
Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1 foglio n. 144 |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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