Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3852).



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;
VISTE le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 articolo 6 e 7 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;
CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di una piu' proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, adeguare le previsioni contenute nelle citata ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni al mutato quadro normativo nella materia ambientale determinata dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATA altresi' la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile, e cio' al fine di favorire la rapida l'ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
D'INTESA con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota del 17 febbraio 2010;
ACQUISITA l'intesa della Regione Siciliana con nota del 17 febbraio 2010;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

Art. 1

1. Il Presidente della Regione Siciliana e' confermato, fino al termine dello stato d'emergenza, Commissario delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione Siciliana, gia' nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2

1. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Prof. Ing. Dario Ticali, e' nominato Soggetto attuatore che opera anche sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato.
2. Al sopra citato Soggetto attuatore spetta un compenso in misura pari all'80% del trattamento economico dei Dirigenti di I fascia della Regione Siciliana, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
 
Art. 3

1. Il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti in materia di bonifica dei siti inquinati, anche con riferimento alle discariche autorizzate e non piu' attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche' ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'articolo 242, 250 e 251 del decreto legislativo n.152/2006:
a) a predisporre ed approvare i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
b) ad approvare e realizzare gli interventi e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;
c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) ad aggiornare il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari, sentita l'Amministrazione regionale;
e) all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute.
2. Il Soggetto attuatore, per i siti inquinati di interesse nazionale, di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede ai sensi del comma 1.
 
Art. 4

1. Il Soggetto attuatore realizza le attivita' di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza ed individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate nonche' di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua, anche avvalendosi degli enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi, un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, nel rispetto delle Convenzioni e degli accordi esistenti.
2. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti, individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 100, 105 e 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita' dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 5

1. Per l'espletamento della attivita' previste dalla presente ordinanza il Soggetto attuatore, provvede a valere sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983/1999, anche mediante la firma degli ordini di pagare e dei mandati di contabilita' speciale.
2. Il Commissario delegato ovvero il Soggetto attuatore puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
3. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire nella contabilita' speciale del Commissario delegato, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 
Art. 6

1. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si awalgono delle Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita', delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPRA, delle Societa' specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Societa' di scopo di Societa' a capitale pubblico.
2. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si awalgono, inoltre, dei Nuclei Operativi Ecologici dell'Arma dei Carabinieri, dei Nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali e provinciali della Regione Siciliana e del Corpo forestale della Regione siciliana.
3. Al comma 2 dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:"nonche' di trenta unita' presso le prefetture a disposizione dei Prefetti" sono soppresse.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, nell'ambito delle unita' di personale di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore prowedono a costituire due strutture composte, rispettivamente da venti unita' di personale individuati tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti di cui ai commi precedenti posti anche in posizione di comando o distacco.
5. Al personale di cui al comma 4 si applicano i benefici previsti dall'articolo 10, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
6. All'entrata in vigore della presente ordinanza sono revocati tutti i distacchi ed i comandi precedentemente disposti dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al personale della struttura commissariale al quale e' conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento e collaudatore delle opere e' corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
8. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal Soggetto attuatore, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
9. Il Soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze puo' avvalersi di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti e' stabilito dal Soggetto Attuatore, con proprio provvedimento.
10. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' occorrenti per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare composto da tre esperti, di cui uno designato dal Ministro con funzioni di Presidente, uno designato dal Presidente della regione Siciliana e uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri La Commissione coadiuva il Commissario delegato - Presidente della regione Siciliana e il Soggetto attuatore, nell'attuazione dei loro incombenti, su richiesta degli stessi.
11. Ai soggetti di cui al comma 10 si applica quanto disposto dal comma 3 dall'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo n. 3190 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 7

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore e' autorizzato, ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a derogare alle sotto elencate disposizioni:
- legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato E, titolo VI, art. 331;
- legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;
- regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9,10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15,19 e 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8,12, 17;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;
- legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 11;
- legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10,11, 12, 13, 19, 20;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 8, comma 1, periodo II;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;
- legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 4;
- legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3;
- legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1,1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, l-sexties;
- decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;
- legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater ,16 e 17;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
- decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 58, commi 2, 3 e 5, articolo 60;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 articoli 5, 6 e 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 -bis e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116,118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144,146, 147, 148, titolo III, capo IV - sezioni I, Il e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- articolo 17, comma 30, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 2009;
- articolo 7, comma 6 bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 61, commi 7 -bis e 9;
- legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 26.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 41, 45, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 208, 210, 211, 214, 216, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255 comma 1
- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10;
- leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire;
2. Il Soggetto attuatore puo' predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorita' entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni.
3. L'approvazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.), e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
4. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Soggetto attuatore, e' autorizzato ad avvalersi di Societa' specializzate a totale capitale pubblico, stipulando apposite Convenzioni. Le predette Societa' devono essere in possesso di specifiche ed adeguate competenze per la progettazione e per l'attivazione e gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi emergenziali, nonche' dotate di uno specifico know-how per coordinare e gestire progetti nel campo della bonifica delle aree inquinate.
5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
6. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Soggetto Attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 8

1. Gli articoli 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, i commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 7 e i commi 1, 3, 3-bis, 6, 8, 9 dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
2. Le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dell'articolo 5, comma 2, n. 3072 del 21 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusione dell'articolo 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate.
3. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004 n. 3334, l'articolo 2, commi, 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 n. 3354, l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2004 n. 3361, l'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 n. 3388 e gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 n. 3508, sono soppressi.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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