Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 gennaio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Pascari Vera Haralampie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza, in data 11 ottobre 2005, con la quale la sig.ra Pascari Vera, nata a Orhei (Repubblica di Moldova) il 19 maggio 1967, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma'», conseguito in data 26 giugno 1992 presso l'Universita' statale di Medicina «N. Testemiţanu» - Facolta' di medicina generale, con sede a Chisinau (Repubblica di Moldova), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 14 marzo 2006, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale; Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale la sig.ra Pascari Vera e' risultata idonea; Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, nella Repubblica di Moldova, dalla sig.ra Pascari Vera Haralampie; Rilevato altresi' che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalita' dell'interessata risultano essere: Pascari Vera, Pascari Vera Haralampievna ovvero Pascari Vera Haralambie; Vista la dichiarazione del Consolato generale della Repubblica di Moldova in Italia, rilasciata a Bologna in data 21 gennaio 2010, attestante che la cittadina moldava: Pascari Vera, Burduja Vera, Pascari Vera Haralambie, Pascari Vera Haralampievna e Pascari Vera Haralampie si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte generalita' sono: Pascari (cognome) Vera (nome) Haralambie (patronimico), nata a Orhei (Repubblica di Moldova) il 19 maggio 1967; Vista la Carta d'identita' n. AK 0596487, rilasciata in data 23 agosto 2004 dal Comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), con validita' prorogata al 23 agosto 2014, sulla quale le generalita' dell'interessata risultano essere: Pascari Vera; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diploma'», conseguito in data 26 giugno 1992 presso l'Universita' statale di Medicina «N. Testemiţanu» - Facolta' di Medicina generale, con sede a Chisinau (Repubblica di Moldova), dalla sig.ra Pascari Vera Haralampie, nata a Orhei (Repubblica di Moldova) il 19 maggio 1967, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 2. La dott.ssa Pascari Vera e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
|
|
|