Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26 (in questo stesso supplemento ordinario a pag. 74 ), recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in
relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, (( del decreto-legge 28 aprile 2009, )) n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). (( In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalita' delle attivita' di monitoraggio del rischio sismico, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato puo' nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennita' di alcun genere. ))
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonche' la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, )) vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalita' di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.
(( 2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo e' tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni e' dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado gia' definiti.
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis, 4 e 5
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 1 (Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo). - 1. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie
per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e
finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.».
«Art. 2-bis (Informativa annuale al Parlamento). - 1.
Il Governo e' tenuto a trasmettere un'informativa annuale
al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di
ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle
modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo
stanziate.».
«Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici). - 1. Con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in
esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo,
ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009,
di immobili che non siano piu' utilizzabili o che siano
dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze
delle amministrazioni statali e non risultino interessati
da piani di dismissione o alienazione del patrimonio
immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo
territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del
demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili,
nonche' degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;
b) le modalita' di predisposizione e di attuazione,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e
con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, di un piano di interventi urgenti per il
ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli
eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico
e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio
di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le
arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonche' le
caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) le modalita' organizzative per consentire la
pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e
delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi
sismici, per assicurare l'esercizio delle funzioni di
capoluogo di regione al comune di L'Aquila e le
disposizioni necessarie per assicurare al personale non in
servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento
economico fisso e continuativo.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo
in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell' articolo
5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
avvalendosi del competente provveditorato interregionale
alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici
provinciali.
3. Al fine di concentrare nei territori di cui
all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie
funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,
fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse
stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS
S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da
stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro
nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del
contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI)
S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, alla regione Abruzzo e' riservata una quota
aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate
al finanziamento degli interventi in materia di edilizia
scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le
risorse di cui al presente comma, a modificare il piano
annuale 2009 di edilizia scolastica, gia' predisposto ai
sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non
contemplate; il termine per la relativa presentazione e'
prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici, possono essere
destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella
regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita
ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita'
dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli
eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi
finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009,
di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni
per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al
presente comma e' disposta con le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli
interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla regione
Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, alle opportune
rimodulazioni, al fine di favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo
possono essere riprogrammati, d'intesa con il Commissario
delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,
nell'ambito delle originarie tipologie di intervento
prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non
previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma
2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
riguardo alla durata massima di una singola operazione di
indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila
e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la
controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma
contratti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo'
essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni
a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede
con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono i piani di emergenza di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale
termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti
competenti per territorio.».
«Art. 5. (Disposizioni relative alla sospensione dei
processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle
udienze e alla sospensione dei termini, nonche' alle
comunicazioni e notifiche di atti). - 1. Fino al 31 luglio
2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e
quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale
pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del
tribunale per i minorenni, delle cause relative ad
alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro
gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del
codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce
alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile,
e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non
impugnabile.
1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresi' sospesi i
termini per il compimento di qualsiasi atto del
procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31
luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative
e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale
in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente
al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile
2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati
ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva la facolta' dei
soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria
attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e
nei territori individuati con i provvedimenti di cui al
comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti
contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. E' fatta salva la facolta' di rinuncia
espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove
il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei
medesimi soggetti, i termini relativi ai processi
esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva
tributaria, e i termini relativi alle procedure
concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si
provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma
3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel
periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009,
relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro
titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a
favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso
o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di
rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza
di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai
sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per
la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per
proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali,
in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile
2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di
sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile
2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima
della medesima data, era residente nei comuni individuati
ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i
termini previsti dal codice di procedura penale a pena di
inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di
attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o
impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove
risulti contumace o assente una delle parti o dei loro
difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al
31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per
l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il
giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e
nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.
La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a
carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al
comma 6 non opera, altresi', qualora le parti processuali
interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il
tempo in cui il processo o i termini procedurali sono
sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonche'
durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi
del comma 6, lettera b).
9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici
giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e
le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori,
gia' nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa
data, erano residenti, avevano sede operativa o
esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o
di funzione nei comuni e nei territori individuati nei
decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica
di atti del procedimento o del processo deve essere
eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso
il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al
comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici
giudiziari di L'Aquila. E' fatta salva la facolta' per il
giudice, civile ed amministrativo, di adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda
parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi
indicate.
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da
eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si
eseguono presso la sede temporanea della medesima
Avvocatura.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato d.l. n. 39
del 2005 come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei
materiali provenienti da demolizioni). - 1. I materiali
derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati,
nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi
dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER
20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto
presso le aree di deposito temporaneo individuate.
1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui
all' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi
di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della
popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in
oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice
CER 20.03.99.
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i
provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali nonche' le autorizzazioni e le comunicazioni
rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo
smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di
cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si
intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi,
il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' il comune di origine dei rifiuti stessi, che
comunica al Commissario delegato i dati relativi alle
attivita' di raccolta, trasporto, selezione, recupero e
smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i
relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa
comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il
trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree
pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei
necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed
il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso
dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale
dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine
di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso
di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela
dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo,
nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla
regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed
all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono autorizzate le attivita' degli impianti
finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1,
nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, i termini di validita' delle
iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali
effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del
medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino
dell'operativita' della sezione regionale dell'Albo. Nel
periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni
sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. (Soppresso dalla legge di conversione 24 giugno
2009, n. 77).
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 8 del decreto
legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica
tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di
salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti
di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di
cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA,
provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche
successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalita'
operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente
articolo.».
«9. bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli
eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere
reiterate fino a quattro volte».
- Il comma 329 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))
reca:
«329 (Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle
attivita' di monitoraggio del rischio sismico). Allo scopo
di garantire la prosecuzione delle attivita' di
monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di
tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di
rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».
- L'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, recante "Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria", recita:
«Art. 5(Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31
ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 2

Costituzione della Unita' stralcio e Unita' operativa per la chiusura
dell'emergenza rifiuti in Campania

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unita' stralcio» e una «Unita' operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unita' si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al comma 2. Le unita' predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che puo' essere prorogato, per non piu' di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( di cui al comma 1, primo periodo, )) sono altresi' individuate le contabilita' speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie gia' nella disponibilita' del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e (( il relativo impianto )) di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonche', nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123 reca:
«Art. 6-bis (Impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti - termovalorizzatore di Acerra). - 1. Allo scopo di
favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono
ordinariamente preposti, e' trasferita alle province della
regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione
e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati
nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono
estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more
dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e
strumentali strettamente afferenti alla gestione degli
impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste
dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via
transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego
delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa
degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del
termovalorizzatore di Acerra (NA) per le societa' gia'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella
regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente della regione Campania provvede
all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei
rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si
provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei
rifiuti.».



 
Art. 3
Unita' stralcio

1. L'Unita' stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attivita' compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.
2. L'Unita' accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalita' e i termini per la presentazione all'Unita' delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonche' per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.
4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unita' stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu' piani di estinzione delle passivita' sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita', in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilita' del credito originario, (( ai crediti di lavoro, )) nonche' agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita'.
5. (( (Soppresso). ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale). - 1. Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare,
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa
equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa
anche alle controversie relative a diritti
costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita'
giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di
avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente
articolo.».



 
Art. 4
Unita' operativa

1. L'unita' operativa di cui all'articolo 2 attende:
a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita' operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;
e) (( (soppressa). ))
(( 1.-bis In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unita' operativa, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008. ))
2. L'unita' operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia, (( sentite le rappresentanze degli enti locali, )) la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida (( di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226 )) del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita' ed urgenza riconosciute tali dall'Unita' operativa, possono richiedere alla Unita' stessa ogni utile attivita' di supporto, nonche' l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita' a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
«Art. 2 (Attribuzioni del Sottosegretario di Stato). -
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in
deroga a specifiche disposizioni legislative e
regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del
territorio e della difesa del suolo, nonche'
igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare
le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede,
mediante procedure di affidamento coerenti con la somma
urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti,
all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi'
come individuati nell'articolo 9.
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di
Stato non percepisce ulteriori emolumenti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo 2 del
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il
Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le
procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con
previsione di indennizzo che tenga conto delle spese
sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante
procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti,
cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio
o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui
all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato e' altresi'
autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le procedure sopra descritte, misure di recupero e
riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla
regolarita' della complessiva azione di gestione dei
rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari
interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le
discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e
ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al
corretto espletamento delle attivita' di propria
competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi
relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge,
a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti
comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti
costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per
le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere
straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare
l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque
si introduce abusivamente nelle aree di interesse
strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu'
difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e'
punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa
vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque
connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania,
o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione
stessa, sono esercitati dalle autorita' competenti,
d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli
interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare
l'emergenza in atto nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica
ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le
altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione
alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il
Sottosegretario di Stato richiede altresi' l'impiego delle
Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti,
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il
concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di
polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti
cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il
personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento
delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma
7, nonche' per il controllo della corretta gestione del
ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e
all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita'
competenti, in termini di stretta funzionalita' rispetto
alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di
ogni provvedimento necessario all'esercizio delle
prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso
reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di
cui al presente decreto e' effettuato dal soggetto delegato
mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di
previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 17.
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque
impedisce, ostacola o rende piu' difficoltosa l'azione di
gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340
del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili,
in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni
strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito
ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice
penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato
pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione
della regolare attivita' di gestione dei rifiuti, puo'
disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei
lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita' di
gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da
qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato
al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il
diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei,
a valere sulle risorse dei comuni interessati gia'
destinate alla gestione dei rifiuti.
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni
prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta
al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti
gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico
delle risorse di cui all'articolo 17, indicando
puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le
risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai
quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria
del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione
Campania.».
«Art. 6 (Impianti di selezione e trattamento e di
termovalorizzazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007,
n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al
valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo
oneroso da parte della stessa societa' affidataria del
servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto
dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato
di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA),
Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino -
localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN),
nonche' del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta
valutazione e' effettuata da una Commissione composta da
cinque componenti di comprovata professionalita' tecnica,
nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli,
con spese a carico delle parti private interessate e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al
comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono
essere convertiti in impianti per il compostaggio di
qualita' e per le attivita' connesse alla raccolta
differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei
rifiuti urbani, nonche' per la produzione di combustibile
da rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in
co-combustione nei cementifici e nelle centrali
termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato
dispone per la progettazione, la realizzazione e la
gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti
opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 17, entro un limite di spesa di euro
10.900.000.».
- Il decreto del Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni , dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, n. 226 del 20 ottobre 2009 dispone l'adozione del
documento denominato "Linee guida ciclo integrato dei
rifiuti nella regione Campania per l'anno 2" redatto dalla
Missione aree, siti ed impianti di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18
settembre 2008.



 
Art. 5

Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze
adottate

1. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4, e' autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unita', anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unita' operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 4.



 
(( Art. 5 bis

Disposizioni concernenti l'attivita' del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;
b) il comma 3 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;
c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, e' disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e' integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.
5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 della
legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire
l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita' ed oggetto). - 1. La Repubblica
riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione
di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino
italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle
competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963,
n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli
infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel
territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone
impervie del territorio nazionale. Restano ferme le
competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o
organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di
intervento di squadre appartenenti a diverse
organizzazioni, la funzione di coordinamento e' assunta dal
responsabile del CNSAS.
3.Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed
alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle
attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche
e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e
di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a
scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi
comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente
montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del
Servizio nazionale della protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in
cooperazione con le strutture di protezione civile
nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed
istituzionali.».
«Art. 2 (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale).
- 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste
dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto
coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla
presente legge, individuano nelle strutture operative
regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento
esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel
territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di
urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite
convenzioni con le strutture operative regionali e
provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di
soccorso e di elisoccorso.».
«Art. 4 (Attivita' specialistiche). - 1. La formazione,
la certificazione e la verifica periodica dell'operativita'
dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono
disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli
aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1
sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3,
disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica
del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto
concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso
alpino e speleologico possono, tramite apposite
convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica
specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per
apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso
in montagna.
5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di
impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano
apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per
la messa in sicurezza dei passeggeri.».
- L'art. 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162
(Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle
relative operazioni di soccorso) reca:
«Art. 3 - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a
carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare,
quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per
l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita'
permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo
impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle
esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla
realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI,
di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) recita:
«Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile). -
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione
civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per il conseguimento
delle finalita' del Servizio nazionale della protezione
civile, promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma
2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, si avvale del
Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- La tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) reca:
«Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria».



 
Art. 6
Determinazione del valore proprietario
del termovalorizzatore di Acerra

1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta', all'atto del trasferimento e' riconosciuto al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. (( Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni di euro. ))
 
Art. 7
Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore
di Acerra

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato.
2. (( L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potra' avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, )) anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprieta' ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonche' delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprieta', la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilita', utilizzazione e godimento dell'impianto ed e' autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, (( per una durata fino a quindici anni. )) La stipulazione del contratto di affitto e' subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della societa' a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprieta' dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
5. Al Dipartimento (( della protezione civile, )) oltre alla piena disponibilita', utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresi' i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, (( ai fini della successiva destinazione sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. )) Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprieta' di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui (( per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, )) si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
7. Ove all'esito del collaudo (( del termovalorizzatore, )) che dovra' intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, (( l'impianto )) non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto e' proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorita' pubbliche. (( Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore. ))
8. L'esigibilita' del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, e' condizionata all'esito positivo del collaudo, nonche' alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. (( Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto e' proporzionalmente ridotto. )) La garanzia e' prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed e' svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilita' (( prevista dalla normativa )) statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprieta' ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all' (( assolvimento della )) funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonche' impignorabile, ne' puo' essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
«Art. 12 (Corresponsione degli importi dovuti a
subappaltatori, fornitori e cottimisti). - 1. Fermi
restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle
necessarie attivita' solutorie nei confronti degli
eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti
delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle
situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie
medesime verso la gestione commissariale. 2. Ai fini del
pagamento diretto, le societa' originariamente affidatarie
o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno
trasmettere i contratti registrati e le fatture
protocollate ai capi missione contenenti la parte delle
attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5
e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di
quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui
all'articolo 17.».
- Gli articoli 1936 e seguenti del codice civile
contengono disposizioni generali in materia di
fideiussione.
- L'articolo 1957 del codice civile recita:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».
- Si riporta il testo degli articoli 75, 113 129 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE":
«Art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta). - 1.
L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per
cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo'
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita'
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.».
«Art. 113 (Cauzione definitiva). - 1. L'esecutore del
contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo
75, comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.».
«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei
lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e
c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».



 
Art. 8
Procedure di collaudo e funzionamento
del termovalorizzatore di Acerra

1. Il trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra e' condizionato all'esito positivo del collaudo, (( ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7. ))
2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento (( gia' )) esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalita' per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonche' modalita' e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. (( Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto. ))
3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.
4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarita' del territorio campano in tema di capacita' di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.
 
Art. 9
Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attivita' di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, e' assicurata la prosecuzione di attivita' sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, (( il quale continua ad operare esclusivamente con le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. )) Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite (( di 7,2 milioni di euro nell'ambito )) delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalita' dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. (( Presso i detti impianti la societa' ASIA provvede, secondo priorita' concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, )) assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale gia' in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. (( I relativi oneri sono a carico esclusivo della societa' Asia, che vi fara' fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe. ))



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 4.
- L'articolo 8 del citato decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, reca:
«Art. 8 (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e
stoccaggi). - 1. Al fine di raggiungere un'adeguata
capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti
nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e'
autorizzato alla realizzazione di un impianto di
termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e
dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di
mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa
l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle
previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa
motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla
gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la
progettazione, la realizzazione e la gestione, con il
sistema della finanza di progetto, di un impianto di
recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la
produzione di energia mediante l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute
della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il
Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali
competenti, un sito idoneo nel territorio della regione
Campania. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al
presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare
misure di salvaguardia ambientale e di tutela
igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli
impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10,
19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo
limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra
richiamati.
3. (Soppresso).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.».



 
Art. 10
Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, (( sono eseguite, )) prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. (( Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute. ))
2. Entro il (( 30 giugno 2010, si procede al collaudo )) di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 (( del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008 )) da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle societa' provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le societa' provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia gia' operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuita' rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza (( del Presidente del Consiglio dei Ministri )) n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessita' di conseguire le finalita' di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania (( e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, )) gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacita' ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della societa' provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti, (( mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009. )) Gli atti funzionali rispetto alle finalita' di cui al presente comma, gia' posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti e' realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 13 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti":
«Art. 2(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «rifiuti»: le sostanze od oggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
b) «rifiuti urbani»: i rifiuti di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni;
c) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti di cui all'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni;
d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti che per
provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra
i rifiuti contemplati dalla lettera c);
e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono
alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non
bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto
con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute
umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei
percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e
sotterranee;
f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito
permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica
profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale
una miniera di potassio o di sale;
g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti
mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo,
compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti
adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di
un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati
per il successivo trasporto in un impianto di recupero,
trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a
tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici o
biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano
le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il
volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto,
di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in
condizioni di sicurezza;
i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per
natura subisce processi di decomposizione aerobica o
anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti
dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
l) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti
in discarica;
m) «percolato»: liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi;
n) «eluato»: liquido ottenuto in laboratorio adottando
le metodiche analitiche previste dal decreto di cui
all'articolo 7, comma 5;
o) «gestore» il soggetto responsabile di una qualsiasi
delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla
realizzazione e gestione della discarica fino al termine
della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo'
variare dalla fase di preparazione a quella di gestione
successiva alla chiusura della discarica;
p) «detentore»: il produttore dei rifiuti o il soggetto
che ne e' in possesso;
q) «richiedente»: il soggetto che presenta richiesta di
autorizzazione per una discarica;
r) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma
liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti
fognarie ed esclusi i fanghi;
s) «autorita' territoriale competente»: l'autorita'
responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal
presente decreto;
t) «centro abitato»: insieme di edifici delimitato
lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.»
«Art. 7 (Rifiuti ammessi in discarica). - 1. I rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,
riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute
umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini
del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere
ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i
criteri della normativa vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi
possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine
che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti
dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono
essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i
criteri fissati dalla normativa vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 9 e 18 del
citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
«Art. 1 (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione
Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377,
all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione
in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e'
preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il
Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via
eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1
e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile,
di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale
veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia
di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in sostituzione dei Commissari
delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio
2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9
dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio
2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto,
provvede alla nomina di uno o piu' capi missione con
compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega,
che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo
le strutture di supporto sia sotto il profilo
dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e' disciplinato il subentro nelle competenze
commissariali sulla base di quanto previsto dal presente
articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a
disposizione delle gestioni esistenti. Alle attivita' di
cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale,
sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata
alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle
contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati
confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.»
«Art. 9 (Discariche). - 1. Allo scopo di consentire lo
smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti
nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime
della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico
previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo
smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti
di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la realizzazione,
nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di
settore, dei siti da destinare a discarica presso i
seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento) -
localita' Nocecchie; Savignano Irpino (Avellino) -
localita' Postarza; Serre (Salerno) - localita' Macchia
Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta
(Avellino) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno
(Napoli) - localita' Pozzelle e localita' Cava Vitiello;
Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del
cane); Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni);
Santa Maria La Fossa (Caserta) - localita' Ferrandelle;
Serre (Salerno) - localita' Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici
CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12;
19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto
previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e' inoltre
autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie
di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di
settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*,
nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti urbani.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al
comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o
colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER:
20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal
gestore prima del conferimento in discarica.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della
regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del
percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi
installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' alla
pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche ed
all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato
procede alla convocazione della conferenza dei servizi che
e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre
sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso
dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini
previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si
esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette
giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza
dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si
esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in
materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle
popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di
discarica, previa individuazione della specifica copertura
finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di
cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il
trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in
altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi'
sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad
eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse
di cui all'articolo 17.».
«Art. 18 (Deroghe). - 1. Per le finalita' di cui al
presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in
materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro,
dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono
autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della
salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a
garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle
seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e
217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori
pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo
331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato» e successive
modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in
legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D.
22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895,
che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L.
22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio
1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica»
titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita'
dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base
all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per
l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione
delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed
alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e
successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2
e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro
sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento
recante devoluzione delle funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi e per il riordino della
relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente
parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5,
7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» articolo 2, comma 12 e
articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 «Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16,
articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento
recante norme sulla revisione generale periodica dei
veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8,
12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma
12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici e successive
modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'» cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre
2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti», articolo 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente
alla tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il
rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva
1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e
dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20,
21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150,
152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione
dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica»
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8,
10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e successive modificazioni,
articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182,
limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti
non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e
11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle
Forze armate, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55,
56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni
I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante
«Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo
1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e
1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante
«Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento
rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di
espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei
soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi
da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni
di autorita' competente di spedizione di cui all' articolo
194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in deroga alle disposizioni ivi previste.».
- Per il testo degli articoli 6-bis e 8 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento» e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93.
- La legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007 della
regione Campania recante «Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti
inquinati» e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 19 del 3 aprile 2007.
- Per la determinazione del Sottosegretario del 20
ottobre 2009 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
4.



 
Art. 11
Regione, province, societa' provinciali e consorzi

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti (( spettanti agli organi provinciali in materia )) di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi (( prioritariamente )) per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuita' rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, (( le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative societa' da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalita' ed adempimenti procedurali, )) che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, (( subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, )) nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonche' prorogare i contratti (( in cui sono subentrate )) per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attivita' di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalita' e forme procedimentali dai comuni. ))

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, (( compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, )) trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. (( Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, )) per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa' provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti (( preposti all'accertamento e alla riscossione )) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle societa' provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle societa' provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. (( Le province, a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria. ))
(( 5. Ferma la responsabilita' penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, )) il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(( 5-bis Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attivita' di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attivita' di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla societa' provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi.
6. (Soppresso). ))

7. La gestione dei siti per i quali e' pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarita' e' assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Societa' provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle societa' provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unita' stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, e' trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse (( allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9 )) tale personale e' assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, e' assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle societa' provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla societa' provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia e' autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della societa' provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle societa' provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 48, 50 e 142
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali».
«Art. 42 (Attribuzioni dei consigli). - 1. Il consiglio
e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di
capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta, del segretario o di
altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla
verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.».
«Art. 48 (Competenze delle giunte). - 1. La Giunta
collabora con il sindaco o con il presidente della
provincia nel governo del comune o della provincia ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente
della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita'
e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della Giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio.».
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.».
«Art. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori
locali). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno il
sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei
consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano
atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di
grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici
obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della
promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti,
della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati
dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di
Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna
all'ente interessato un congruo termine perentorio per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere
gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli
articoli 58 e 59.».
- Per la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007 della
regione Campania si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 10.
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2
dicembre 2005.
- L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) reca:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato)».
- Per l'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4 .
Il testo dell'art. 198 del d.lgs n. 152 del 3 aprile
2006 (Norme in materia ambientale) e' il seguente:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200
e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attivita' del
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 202,
i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli
stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma
2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti
urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo
i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e),
ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».




 
(( Art. 11 bis
Accordo di programma

1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 206, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recita:
«Art. 206 (Accordi, contratti di programma, incentivi).
- 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e le altre
autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e
contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di
tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di
innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo
produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la
promozione e la produzione di beni progettati, confezionati
e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la
pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g)
l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di
tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l)
l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2.-5. (Omissis).».



 
Art. 12
Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. (( Al soggetto liquidatore sono, altresi', conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi. ))
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonche' in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.



La legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4,
e' pubblicata nella G.U. n. 19 del 19 maggio 2007.
- Per l'articolo 1 del citato decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.



 
Art. 13
Personale dei consorzi

1. In relazione alle specifiche finalita' di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attivita' di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica e' approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, (( anche in sovrannumero con riassorbimento, )) del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorita' al personale gia' risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro (( a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei consorzi a valere sulle proprie risorse, )) cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalita' di cui al comma 1, dando priorita' all'assunzione del personale gia' in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.
 
Art. 14
Personale del Dipartimento della protezione civile

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, (( anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, )) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalita' di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, (( con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, )) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 295 del 18 dicembre 2008 nonche' dal personale gia' destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella (( Gazzetta Ufficiale - n. 87 del 13 aprile 2006. ))
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita' valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalita' specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche' sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e' mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 93 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
(( 3-bis.Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente e' provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter.Al fine di assicurare stabilmente la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.
3-quinquies.Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-tere 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte. ))

4.Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento gia' previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
(( 4-bis.Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195». ))

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295
del 18 dicembre 2008, reca «Modifiche all'organizzazione
del Dipartimento della protezione civile».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31
maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, recante "Disposizioni urgenti
in materia di protezione civile", cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Personale del Dipartimento della protezione
civile). - 1. In relazione alle emergenze di protezione
civile in atto, nonche' ai contesti di cui all'art. 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del
Dipartimento della protezione civile, il Capo del
Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'art. 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e
stante l'inapplicabilita' del disposto di cui all'art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire
i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale
di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, fino al limite di dodici unita', sulla base
delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non
fungibilita' delle figure professionali occorrenti, le
relative assunzioni sono disposte in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i
relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni
si applicano le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma
9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al
comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono
ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso
pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di
ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, presso il
Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di
laurea rilasciato da universita' statali, dotato di cinque
anni di servizio, o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di
servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata,
continuativa e specifica esperienza nell'ambito
professionale di protezione civile, prestata con vincolo di
subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di
protezione civile deputate istituzionalmente ed
ordinariamente ad esercitare le predette competenze,
documentata mediante la produzione di certificati
attestanti il possesso della qualificata esperienza nel
predetto ambito professionale, devono essere stati prestati
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione
della specificita' del personale dirigenziale di cui
all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, nonche' avuto riguardo alla peculiarita' dei compiti e
delle funzioni del Dipartimento della protezione civile,
mediante corso-concorso selettivo di formazione, della
durata di nove mesi, riservato al personale in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti
culturali o professionali, ivi compreso il possesso di
abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze
di studio o di lavoro nel peculiare settore della
protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il
personale non dirigenziale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile in posizione di
comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui
all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli
di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al
presente comma al momento della presentazione della
domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'art. 38,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione
della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per
il successivo inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalita'
acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal
personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con contratto a tempo determinato presso
il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto
riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per
il perseguimento delle finalita' istituzionali del
Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il predetto
personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo
speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito
specifica professionalita' in materia di protezione civile
per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa
presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di apposita domanda.
4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni
di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il
numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle
immissioni in ruolo autorizzate dall'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile
e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono
intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in
essere per le finalita' istituzionali del medesimo
Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dell'art. 1, commi 93 e 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei
medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni
ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento
della protezione civile, in relazione agli accresciuti
ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle
funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle
disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-quater, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e
2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per
l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita'
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di
spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie
previste dall'art. 3, comma 59,della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
- L'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 recita:
«Art. 15 - 1. Al fine di fronteggiare gli stati di
emergenza in premessa citati il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di undici
unita' di personale appartenente al Corpo forestale dello
Stato a cui puo' essere corrisposto il trattamento
economico accessorio previsto per il restante personale
appartenente al predetto Corpo che presta servizio in
posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della
protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del
presente articolo si provvede a carico del Fondo di
protezione civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 66 e 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun
anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.
6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere
dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonche' di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto art. 1, comma 650. Nei limiti
previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009,
anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla
normativa vigente. Nei confronti delle universita' per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
reca:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»
fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui
al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le
economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati
ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici
che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 641,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. (Soppresso).
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008, si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.
Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto».
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«e-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. L'art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga
alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di
tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita' di aggiornamento valide per
l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 aprile 2009, n. 3755 recante «Ulteriori disposizioni
urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»:
«Art. 10 - 1. Per il soddisfacimento delle nuove e
maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile
connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle
attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo e'
autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile
appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti
pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di
comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga
alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel
rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime
finalita' il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da
societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da
societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di
servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa',
per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli
emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli
oneri contributivi ed assicurativi.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del
Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato ad
avvalersi di personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unita',
sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in
deroga agli artt. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2009, con
oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7,
comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3.-10.
- L'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59) reca:
«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della
protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle
specifiche funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile sono istituiti, nell'ambito della
Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del
personale dirigenziale e del personale non dirigenziale
della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente art. presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15
luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale
risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38,
comma 4, della medesima legge.».
- La Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 luglio 2005 e' relativa all'organico del
personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
- La Tabella B del decreto del 11 Presidente del
Consiglio dei Ministri luglio 2003 e' relativa all'organico
del personale del ruolo speciale della protezione civile di
cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - 1.-4.
(Omissis).
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 3, comma 97, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)) reca:
«97 (Incremento del Fondo per la stabilizzazione). -
Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di
cui all'art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementato della somma di 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.».



 
(( Art. 14 bis

Disposizioni per indennita' di trasferimento e per l'attribuzione di
compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento militare e civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e' affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
29 marzo 2001, n. 86 recante «Disposizioni in materia di
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al
personale volontario coniugato e al personale in servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, agli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale
appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti
d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune
diverso da quello di provenienza, compete una indennita'
mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera
per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta
del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2.-4.
(Omissis)».
- Per l'art. 7, comma 4-bis del decreto-legge del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 14.
- L'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 reca:
«Art. 14(Ulteriori disposizioni finanziarie). - 1. Al
fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna
agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni
gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni
e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il
periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma
1,lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni di euro
a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge
n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati
anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato art.
18.
1-bis.-5-quater.
(Omissis).».



 
Art. 15
Disposizioni in materia di protezione civile

1. Fino al 31 dicembre 2010 e' preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. ))
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attivita' di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza pubblica, )) i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. (( Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
(( 3-bis.Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: «sessantatre'» e' sostituita dalla seguente: «sessantacinque».
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 10.
- Il testo dell'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recita:
«Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2.-11.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2-6.
(Omissis).».
- L'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre n.
401, reca:
Art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento
della protezione civile). - 1-4 (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento
alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.
6.-7.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 376, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 -376 (Limite al numero dei Ministeri e dei
componenti del Governo). - Il numero dei Ministeri e'
stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza
portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo'
essere superiore a sessantacinque e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio sancito nel
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione».
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, recita:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-221. (Omissis).
222. A decorrere dal 1 gennaio 2010, le amministrazioni
dello Stato di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le
istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. E'
nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato art. 1, commi 204 e seguenti,
della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla
base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un
piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle
amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 2, commi 618 e 619, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia
del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso
governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei
relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni
pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi
soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco
identificativo dei predetti beni ai fini della redazione
del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio
dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le
amministrazioni di cui al citato art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, comunicano le eventuali variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di
proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del
demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre
forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti
patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti
obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio
sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle
trasmissioni previste dal presente comma.
223.-253.
(Omissis).».



 
(( Art. 15 bis
Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

1.All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3-ter. Ferma la facolta' del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, cosi' come modificato
dall'art. 15-bis della presente legge:
«Art. 15 (Erogazioni liberali e tutela della fede
pubblica). - 1. In relazione all'applicazione delle
agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle
erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni
e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono
comunicate al commissario delegato per la verifica della
sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente
decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e'
effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle
popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli
eventi sismici del 6 aprile 2009.
1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero,
ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono
destinate al Ministero per i beni e le attivita' culturali
per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei
beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai
proventi delle erogazioni suddette si applica l' art. 10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009.
1-ter. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in
collaborazione con privati cittadini o enti o societa'
italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative
di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis.
2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle
denominazioni e di ogni altro segno distintivo
dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, e'
esclusivamente riservato agli operatori ad esso
appartenenti.
3. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della
protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente,
l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli
emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in
deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative
culturali ed editoriali in coerenza con le finalita'
istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento
della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente
e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
3-bis.L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi,
delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo
dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, e' esclusivamente riservato
agli operatori ad esso appartenenti.
3-ter.Ferma la facolta' del Capo di Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso
temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi
e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga
al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative
culturali ed editoriali in coerenza con le finalita'
istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera
industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne
profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma, e' punito, salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, con la multa da
1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti gia'
instaurati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
applicativi di iniziative culturali ed editoriali
intraprese nell'ambito delle finalita' istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la
costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la
propria efficacia.».



 
(( Art. 16

Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile

1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attivita' di contrasto degli incendi boschivi, e fino alla scadenza del vigente contratto di gestione degli aeromobili antincendio, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruita', alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo e' collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio e' stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ))




Riferimenti normativi:
- Per la tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009
si vedano i riferimenti all'art. 5-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»:
«Art. 3(Attivita' e compiti di protezione civile) - 1.
Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivita' di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attivita' di protezione civile devono
armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita'
imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.».



 
Art. 17

Interventi urgenti nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge (( n. 185 del 2008 )) Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, (( annualmente e )) al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attivita'.
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. (( Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis,comma 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. ))
(( 2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' assegnato per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse de cui all'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
2-ter.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art 20 del Decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 - Supplemento Ordinario n.
263 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2, G.U. n. 22 del 28
gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall' art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e' sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-quinquies. 1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il
finanziamento da parte della Banca europea per gli
investimenti secondo le forme documentali e contrattuali
che la Banca stessa utilizza per le operazioni di
finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185.».
- Il testo del del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario
n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) - (Art.
19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e'
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento Ordinario
n. 163:
«Art.4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 3
maggio 1991 n. 142 (Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1991, n. 103:
«Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita'
degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione
civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
2. Al fine di consentire il completamento degli
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da
movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990
relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la
protezione civile e' integrato di lire 50 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi e'
destinata agli interventi urgenti ai sensi del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i
gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti
franosi.
2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26
maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici
pubblici, con priorita' per l'edilizia scolastica, e'
avviato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, un
programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di
adeguamento superi l'80 per cento del costo di
ricostruzione e' ammessa la demolizione e la ricostruzione
dell'edificio. Per l'attuazione di tale programma e'
autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la
prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana,
Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo
le modalita' previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando gli appositi accantonamenti "Reintegro fondo
per la protezione civile", "Completamento degli interventi
nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione
Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori
della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13
dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della
legge n. 38 del 1990".».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 240 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
«240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono
destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' art. 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di
risanamento ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».



 
(( Art. 17 bis
Formazione degli operatori ambientali

1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuita', le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali». All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4 della
legge11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46, S.O.:
«4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per
la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanita' e dal
direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la
pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
presente articolo e li sottopone al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.
Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per
rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri
compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e
razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».



 
(( Art. 17 ter
Disposizioni per la realizzazione urgente
di istituti penitenziari

1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonche' agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attivita' di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. Inderoga all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 43 del
decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2001, n. 189, S.O.:
«Art. 11(L) (La partecipazione degli interessati). - 1.
Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici. (L).».
«Art. 43. (L) (Utilizzazione senza titolo di un bene
per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli
interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in
assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che
al proprietario vadano risarciti i danni. (L).
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti,
la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne
dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2. (L).
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno,
con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del
danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
cura e spese della medesima autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno
sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia
imposta una servitu' di diritto privato o di diritto
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza
titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a
carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L).».
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2008, n. 304:
«Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie) - 1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31
dicembre 2010, al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall' art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento
degli investimenti necessari per conseguire la
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti
generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
redige un programma degli interventi necessari,
specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed
indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie
per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del
quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti,
nei casi di particolare urgenza, puo' essere disposta
l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsiti dalla
normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel
programma di cui all' art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo superiore a
100.000 euro, nel programma triennale previsto dall' art.
128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
specificamente previsto dal capo IV del titolo III della
parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la
parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
disponibili dalla cassa delle ammende di cui all' art. 4
della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive
modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi
del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dall' art. 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si
applicano le disposizioni previste dall' art. 20, comma 8,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3
aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
- Si riporta l'art. 118 del decreto legislativo
12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE). Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O:
«Art. 118. (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro) - (art. 25, direttiva
2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n.
55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994) - 1. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice sono
tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto
non puo' essere ceduto, a pena di nullita', salvo quanto
previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
- Il testo dell'art. 2, comma 219 della citata legge n.
191 del 2009 e' il seguente:
«219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza,
dovuta al sovrappopolamento delle carceri, cono stanziati
complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci,
del programma degli interventi necessari per conseguire la
realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti a garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi
dell'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.».
- Il testo dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n.
185 del 2008 e' il seguente:
«3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro- Nord.».



 
(( Art. 17 quater
Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi per la realizzazione di istituti penitenziari.
1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 180, comma 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture, sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a
carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008 n. 207, si vedano i riferimenti dell'art.
17-ter.
- Il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, reca: «Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia ed e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176».



 
Art. 18
Copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dal 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonche', al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilita' di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualita' delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; ))

b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21
aprile 2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21
aprile 2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- L'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 289 recita:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».



 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
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