Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 gennaio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza, in data 17 novembre 2007, con la quale il sig. Shaheen Wisam, nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la facolta' di medicina dell'Universita' di Baghdad (Iraq), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Shaheen Wisam e' risultato idoneo; Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in Iraq, dal sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen; Rilevato altresi' che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalita' dell'interessato risultano essere: Shaheen Wisam M.; Vista la dichiarazione consolare, rilasciata in data 10 ottobre 2008 dall'Ambasciata della Repubblica dell'Iraq in Italia, attestante che il sig. Wisam Mohammed Hassan (nome) Shaheen (cognome) e il sig. Wisam M. (nome) Shaheen (cognome) si identificano nella stessa persona fisica le cui esatte generalita' sono: Wisam (nome) Shaheen (cognome), nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la facolta' di medicina dell'Universita' di Baghdad (Iraq), dal sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen, nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 2. Il dott. Shaheen Wisam e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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