Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009, n. 215 |
Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalita' giuridica dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori con sede in Gorizia; Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA); Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Natura e finalita' dell'ente
1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: "ONFA", ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione a ente morale dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori di Gorizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1934, n. 176. - Il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585 (modifica dello statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e cambio di denominazione in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» - ONFA), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1937, n. 222. - Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), si veda nelle note all'art. 3. - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1978, n. 156. - Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa (approvazione del vigente statuto dell'ONFA) e' stato pubblicato per notizia nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1998, n. 239. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente: «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. 635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.». - Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' il seguente: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento concernente le attribuzioni dei vertici militari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114. - Si riportano i commi da 19 a 24 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: «19. E' istituita la ''Commissione parlamentare per la semplificazione'', di seguito denominata ''Commissione'' composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 21. La Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. 24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.». - L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. - La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
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| Art. 2 Organi
1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) un generale in congedo; c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; e) un genitore di assistito dall'ONFA. 3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3. 4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
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| Art. 3 Statuto
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonche' al presente regolamento. 2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione: a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto; b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita' amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione; c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
Note all'art. 3: - Per la legge n. 70 del 1975, il decreto legislativo n. 419 del 1999, e il decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, e' il seguente: «65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione. La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione. L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione. Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.».
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| Art. 4 Entrate
1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da: a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214: «42 (Sottoscrizioni e spese collettive). - 1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta' sociale - e' data facolta' al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche' contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione. 3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.».
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| Art. 5
Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attivita' di gestione del segretario generale 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso. 4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento. 3. Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
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| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile. 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 6: - Per il decreto 18 agosto 1998, si veda nelle note alle premesse.
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