Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2009
Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda. (Decreto n. 49281).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti l'art. 18, comma 1, lettera a) e l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome «Interventi di sostegno al reddito e alle competenze»;

Decreta:

Art. 1
Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione
o riqualificazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attivita' produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.
2. Possono essere utilizzati nei progetti di cui al comma precedente i seguenti lavoratori:
a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;
d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 2
Accordo in sede istituzionale

1. Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro, e, la' dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
2. Sulla base di apposita delega del direttore generale, gli accordi di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unita' produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.
3. Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalita' di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.
 
Art. 3
Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione
o riqualificazione

1. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalita' di svolgimento.
2. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti di cui al precedente art. 2, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.
 
Art. 4
Incentivo

1. Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione e' riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
2. L'INPS provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui e' titolare il lavoratore medesimo.
3. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.
4. Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo INAIL e' calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'INAIL, che provvede all'applicazione del suddetto premio.
 
Art. 5
Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 6
Monitoraggio

1. L'INPS comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti, al fine del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 146
 
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