Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2010 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 21 |
Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B; Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) e' soppressa; b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»; c) la rubrica del Capo III del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»; d) all'articolo 19: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»; 3) al comma 4 la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»; 4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»; 5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» e' inserita la seguente: «, 2»; 6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»; e) all'articolo 20: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»; 2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse; 3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresi' le modalita'» sono inserite le seguenti: «e i termini»; f) all'articolo 22: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»; g) all'articolo 24 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»; h) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»; 4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse; l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»; m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa; n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa; o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse; p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161 S.O. cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.» La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 settembre 2007, n. L 247. La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 agosto 1992, n. L 228. La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345. La direttiva 2004/39/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145. La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 323. La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 ( Definizioni ).- 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) «autorita' creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi; g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunita' europea; g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita'; g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunita' europea; i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia; b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario; d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca; f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106; h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente; h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies) (soppressa). 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria).-1. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati nell'art. 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.». - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 ( Autorizzazioni ).- 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che compoLa Banca d'Italia autorizza preventivamente rtano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. 7. 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.». - Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto,cosi' recita: «Art. 20 ( Obblighi di comunicazione ). - 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. 2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.». - Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 22 ( Partecipazioni indirette e acquisti di concerto ). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 1-bis Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazione da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'art. 19.». - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 24 ( Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', non possono essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20. 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia; 3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.». - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti) . - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19. 2. (Abrogato) 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'art. 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3 dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.». - Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 65 ( Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d) e) f) g) h) societa' che, controllano almeno una banca; i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.». - Il testo dell'art. 96-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. 2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. 3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. 4. Sono esclusi dalla tutela: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse; g) i depositi delle societa' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19; l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. 5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non puo' essere inferiore a euro 103.291,38. 6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. 7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria. 8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.». - Il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilita' in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.». - Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 110 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario ne da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. 3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1. 4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.». - Il testo dell'art. 114-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 114-ter (Autorizzazione all'attivita' e operativita' transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 14. 2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.». - Il testo dell'art. 114-quater del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 114-quater (Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.».
|
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»; 3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»; 5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»; b) all'articolo 15: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.»; 3) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»; 4) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 5) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2»; c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 15, per la SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'art. 15 comma 1 dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.». - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Partecipazioni). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'. 2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' del'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione. 3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'. 4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario. 5. La Banca d'Italia, determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevante ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2.». - Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole «societa' di intermediazione mobiliare»; c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati nell'art. 13; g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5. 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati. 3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.». - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.». - Il testo dell'art. 43, del citato decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 , abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della societa' ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della societa'. Alla societa' di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione del risparmio. 8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.». - Il testo dell'art. 43-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una societa' di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) lo statuto preveda: 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione armonizzata e l'indicazione della societa' designata. L'affidamento della gestione a una societa' di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV. 2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.».
|
| Art. 3 Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 e' abrogato.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO ((1)) L'avviso di rettifica in G.U. 25/02/2010, n. 46 ha disposto la modifica del presente articolo comma 1, come segue: "1. All'articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi"". La suddetta modifica entra in vigore il 25/02/2010.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria). - 1. 2. 3. 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'art. 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere. 5. (Abrogato). 5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare: a) un'intesa, in deroga al divieto dell'art. 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1; b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate. 6. 7. 8. 9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.».
|
| Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) e' abrogata; b) all'articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»; c) all'articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»; d) all'articolo 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»; e) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»; f) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»; g) all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»; h) all'articolo 68, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»; i) All'articolo 68 dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»; l) all'articolo 68 il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»; m) all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; n) all'articolo 70 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione»; o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»; p) all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; q) all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; r) all'articolo 77 il comma 2 e' abrogato; s) all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1» t) all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; u) all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; v) all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; z) all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; aa) la rubrica dell'articolo 204 e' sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»; bb) all'articolo 204 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»; cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.».
Note all'art. 4: Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. Definizioni. 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; c) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; oo (Abrogata) pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea ; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione ; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo. ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.» . - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 ( Requisiti e procedura). - 1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro. d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; e) i titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'art. 76; g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'art. 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del vettore. 2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 13. 4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.». - Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 59 ( requisiti e procedura.).-1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; e) i titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'art. 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 58. 4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.». - Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 68 (Autorizzazioni).- 1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto. 4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 77; possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'art. 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 204, comma 1, lettere b) e c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 204, commi 2 e 3. 6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attivita' produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione. 7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione. 8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino. 9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.». - Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 69 ( Obblighi di comunicazione ).- 1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione indicata dall'art. 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP. 2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti. 3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati. 4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.». - Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 70 ( Comunicazione degli accordi di voto ). - 1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione; 2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate. 3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 69.». - Il testo dell'art. 75 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 75( protocolli di autonomia). - 1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo' richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa. 2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. - Il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 77( Requisiti dei partecipanti ). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68. 2. (Abrogato) 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.». - Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 79 ( Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione ). - 1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese. 2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'. 3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa' che esercita attivita' diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'art. 68, commi 5, 7 e 8. 4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'art. 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.» - Il testo dell'art. 188, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 188( Poteri di intervento ).- 1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo': a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi. 2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi. 3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'art. 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.» - Il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 197( Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' ). - 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'. 2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione. 3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'art. 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.» - Il testo dell'art. 204, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 205, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 204( Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di rissicurazione ). - 1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'art. 1-bis, punto 2 della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a); 1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni esenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 2-bis L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.».
|
| Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Abrogato). 2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.». 3. All'art. 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: "18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'art. 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13, lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.". 4. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.». 5. All'art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile". 6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009: a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali; b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo' pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso sono liquidate. 7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora regolate. 8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione. 9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.». - Per l'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 6 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
|
|
|