Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 21
Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) e' soppressa;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;
c) la rubrica del Capo III del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;
3) al comma 4 la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;
5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» e' inserita la seguente: «, 2»;
6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;
e) all'articolo 20:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;
2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;
3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresi' le modalita'» sono inserite le seguenti: «e i termini»;
f) all'articolo 22:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»;
g) all'articolo 24 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;
h) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;
l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;
m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa;
n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa;
o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;
p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009,
n. 88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161
S.O. cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.»
La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
agosto 1992, n. L 228.
La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19
dicembre 2002, n. L 345.
La direttiva 2004/39/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
dicembre 2005, n. L 323.
La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2006, n. L 177.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 ( Definizioni ).- 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario
in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non
membro della Comunita' europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(carte di credito, «travellers cheques», lettere di
credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente;
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) (soppressa).
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria).-1. La
Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
19 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art.
25 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 19 ( Autorizzazioni ).- 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che compoLa Banca d'Italia
autorizza preventivamente rtano il controllo o la
possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o
sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 25; il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 da parte di coloro
che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella banca; la
solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la
capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere
sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e
2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole.».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto,cosi' recita:
«Art. 20 ( Obblighi di comunicazione ). - 1. La Banca
d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di
comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
di partecipazioni in banche.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei
partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal titolare della
partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le
modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.».
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 22 ( Partecipazioni indirette e acquisti di
concerto ). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e
IV del presente Titolo si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona.
1-bis Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si
considera anche l'acquisizione di partecipazione da parte
di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma
conclusi, intendono esercitare in modo concertato i
relativi diritti, quando tali partecipazioni,
cumulativamente considerate, raggiungono o superano le
soglie indicate nell'art. 19.».
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 ( Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Non possono
essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa' inerenti alle
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state
sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sulla societa', non possono
essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le
quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'art. 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni
previste dall'art. 19 non sono state ottenute o sono state
revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti
dalla Banca d'Italia;
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i
quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano
state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti) .
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilita' dei titolari delle
partecipazioni indicate all'art. 19.
2. (Abrogato)
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'art. 19,
comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo
determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1,
sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca
d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 3 dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita'
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.».
- Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 65 ( Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d)
e)
f)
g)
h) societa' che, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme
specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la
disciplina vigente.».
- Il testo dell'art. 96-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che
abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere
ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle
succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono
altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri
elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal
codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione
alle quali sia intervenuta una condanna per i reati
previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato,
degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri
enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per
conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie indicate
nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo
bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei titolari delle partecipazioni indicate
nell'art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun
depositante non puo' essere inferiore a euro 103.291,38.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai
sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III
del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del
controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il
termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalita' e termini per il rimborso
dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della
normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei
depositanti nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti
destinatari dei rimborsi medesimi.».
- Il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, i requisiti di onorabilita' dei titolari di
partecipazioni in intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie
partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma
1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di societa' controllate, societa'
fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione
della deliberazione e' obbligatoria da parte dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi
dei requisiti di onorabilita' in eccedenza rispetto alle
soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
- Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque,
anche per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di
partecipazioni in un intermediario finanziario ne da'
comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC
ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca
d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono
comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere
informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma
1.
4. I diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni per le quali siano state omesse le
comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. Per gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca
d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.».
- Il testo dell'art. 114-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-ter (Autorizzazione all'attivita' e
operativita' transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio
dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste
dall'art. 14, comma 1. Agli istituti di moneta elettronica
si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza
stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario, che intendono operare in
Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in
uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia,
si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16,
comma 4.».
- Il testo dell'art. 114-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-quater (Vigilanza). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, e IV; nel
Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV,
Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI,
Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II,
gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle
societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1,
lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per
sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su
base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II.
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini
prudenziali, un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art.
146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della
moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a
promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito.».



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»;
3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;
5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»;
b) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.»;
3) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;
4) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
5) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni
indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle societa'
di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al
capitale delle SICAV.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'art. 15, per la SICAV si fa riferimento alle sole
azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1
stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del
diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni
al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le
partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15,
comma 1.
5. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'art. 15 comma 1 dei soggetti privi dei requisiti di
onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Partecipazioni). - 1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od
indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del
risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il
controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve
darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La
comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni
delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o
del capitale raggiunga o superi, in aumento o in
diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento
e, in ogni caso, quando le variazioni comportano
l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri:la reputazione del
potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 14; il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 13 da parte di coloro
che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
del'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione
le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita'
della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza
di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare un termine
massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima
della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute
indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario.
5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevante
ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma,
nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione
delle comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione
prevista al comma 2.».
- Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
«societa' di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle
operazioni previste, delle procedure adottate per
l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori
che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla
struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione
dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative
essenziali;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati
nell'art. 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art.
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall'art. 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta 4. La Banca
d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'art.
1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e
delle attivita' d'investimento da parte delle banche
autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e
delle attivita' indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario successivamente
all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita'
di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche autorizzate in Italia, nonche'
l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati
nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario.».
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del
risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,
autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva
del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del
servizio di consulenza in materia di investimenti da parte
delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall'art. 15, comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.».
- Il testo dell'art. 43, del citato decreto
legislativo24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1.
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la
costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1 , abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall'art. 15, comma 2;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni;
f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai
soci fondatori unitamente con la richiesta di
autorizzazione e il contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa
predeterminati.
4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla
costituzione della societa' ed effettuare i versamenti
relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla
data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve
essere interamente versato.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di investimento per azioni a capitale variabile
SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i
documenti della societa'. Alla societa' di investimento a
capitale variabile non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i
conferimenti in natura.
6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o
strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB.
7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del
proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione
del risparmio.
8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti da quello degli altri comparti.».
- Il testo dell'art. 43-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una
societa' di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia,
sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che
designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o
una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi
dell'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il
divieto previsto dall'art. 15, comma 2;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero
patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione
armonizzata e l'indicazione della societa' designata.
L'affidamento della gestione a una societa' di gestione
armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di
collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di
origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla
gestione del patrimonio della SICAV.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i
commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.».



 
Art. 3
Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 e' abrogato.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO ((1))
L'avviso di rettifica in G.U. 25/02/2010, n. 46 ha disposto la modifica del presente articolo comma 1, come segue: "1. All'articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi"". La suddetta modifica entra in vigore il 25/02/2010.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990,
n. 240., come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese
assicurative e dei settori della radiodiffusione e
dell'editoria). - 1.
2.
3.
04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione
dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti
in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita',
ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria
competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese
assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui
all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del
provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita'
di cui all'art. 10 puo' adottare il provvedimento di sua
competenza. Il decorso del termine del procedimento per il
quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al
ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque
fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di
tale parere.
5. (Abrogato).
5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo'
autorizzare:
a) un'intesa, in deroga al divieto dell'art. 2, per
esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un
tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'art.
4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche
o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione
dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei
soggetti coinvolti.
5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non
possono comunque consentire restrizioni della concorrenza
non strettamente necessarie al perseguimento della
finalita' indicate.
6.
7.
8.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di
concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti
nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
dell'editoria.».



 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;
d) all'articolo 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
e) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»;
f) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»;
g) all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»;
h) all'articolo 68, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;
i) All'articolo 68 dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»;
l) all'articolo 68 il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;
m) all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
n) all'articolo 70 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione»;
o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»;
p) all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
q) all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
r) all'articolo 77 il comma 2 e' abrogato;
s) all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1»
t) all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
u) all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
v) all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
z) all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
aa) la rubrica dell'articolo 204 e' sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»;
bb) all'articolo 204 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»;
cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.».



Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1. Definizioni.
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo
dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume
d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila
euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione - centrale in uno
Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in
uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese
controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica;
c) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE
oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di
fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i
rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del
gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione
captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o
un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art.
1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario
ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della
direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva
2002/87/CE;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo (Abrogata)
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessddd) Stato membro
di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera
bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio,
quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera
bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea ;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione ;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.» .
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 ( Requisiti e procedura). - 1. L'ISVAP
rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 13 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione
le cui quote di partecipazione siano rappresentate da
azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella
forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente
versato sia di ammontare non inferiore al minimo
determinato in via generale con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed
euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli
rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da
conferimenti in denaro.
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale,
accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e' stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68
siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed
indipendenza indicati dall'art. 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire
sono classificati nei rami 10 e 12 dell'art. 2, comma 3,
esclusa la responsabilita' del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e'
specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'art. 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le
imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da'
pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.».
- Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 59 ( requisiti e procedura.).-1. L'ISVAP rilascia
l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni
costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di
societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare
non inferiore al minimo determinato in via generale, con
regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra
euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami
esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti
in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale,
accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e' stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68
siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed
indipendenza indicati dall'art. 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento e' specificatamente e
adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'art. 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese
di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.».
- Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Autorizzazioni).- 1. L'ISVAP autorizza
preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di
partecipazioni che comportano il controllo o la
possibilita' di esercitare un'influenza notevole
sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni
delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento,
30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del
presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di
partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono
esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali
partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano
anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del
controllo derivante da un contratto con l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la
solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto
riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla
protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti
ai sensi dell'art. 77; possesso dei requisiti previsti ai
sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'impresa; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le
disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della
struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le
altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale
acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'art. 1-bis, primo
paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato
in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 204,
comma 1, lettere b) e c), ad essi relativi. Si applicano,
in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 204, commi 2
e 3.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano
condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica la richiesta
di autorizzazione al Ministro delle attivita' produttive,
su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' vietare, entro un mese dalla comunicazione,
il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione,
tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate
per effetto di accordi di cui all'art. 70 o di altri eventi
successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e
sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di
attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati
ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri
per l'individuazione dei casi di influenza notevole.».
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 69 ( Obblighi di comunicazione ).- 1. Chiunque
intende divenire titolare di una partecipazione indicata
dall'art. 68 in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri
casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate
quando il titolare ha superato, in aumento o in
diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato
dall'ISVAP.
2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a
proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi,
comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere
informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il
compimento di accertamenti ai soggetti comunque
interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti,
modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste
dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle
quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un
soggetto diverso dal titolare della partecipazione.».
- Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 70 ( Comunicazione degli accordi di voto ). -
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per
oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una
societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa
cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via
generale i termini e le modalita' della comunicazione;
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del
voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP
puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti
all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le
partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano
i commi 3 e 4 dell'art. 69.».
- Il testo dell'art. 75 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 75( protocolli di autonomia). - 1. Al fine
dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo'
richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni
indicate dall'art. 68 nelle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a
vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel
contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via
generale o in via particolare, attestante la natura e
l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le
misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni
intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei
titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la
dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno
disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al
pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
- Il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificata dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 77( Requisiti dei partecipanti ). - 1. Il
Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP,
determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei
titolari di partecipazioni indicate dall'art. 68.
2. (Abrogato)
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o,
se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa
e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita'
devono essere alienate entro i termini stabiliti
dall'ISVAP.».
- Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 79 ( Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione ). - 1. L'impresa di
assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio
libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo,
in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da
quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una societa'
controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di
strumentalita' o di connessione con l'attivita'
assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che
cio' risulti da un programma di attivita'.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una
societa' che esercita attivita' diverse da quelle
consentite alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, l'operazione e' soggetta
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'art.
68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non
avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni
in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente capo, nel caso di assunzione di
partecipazioni indicate dall'art. 68 in altre imprese di
assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano
le disposizioni di cui al capo I.»
- Il testo dell'art. 188, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 188( Poteri di intervento ).- 1. L'ISVAP, per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle
leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente
codice, puo':
a) convocare i componenti degli organi amministrativi
e di controllo, i direttori generali delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti
della societa' di revisione, l'attuario revisore,
l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o
riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel
presente codice da parte degli operatori del mercato
assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle
societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i
soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al
ruolo dei periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare
gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza
della gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una
partecipazione indicata dall'art. 68 in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.»
- Il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 197( Vigilanza sull'attuazione del programma di
attivita' ). - 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione
semestrale relativa all'esecuzione del programma di
attivita'.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio
nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo'
adottare le misure necessarie per il rispetto del programma
e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attivita', nonche' ogni
variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni
di amministrazione, di direzione e di controllo e nei
soggetti che detengono una partecipazione indicata
dall'art. 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali
modifiche del programma di attivita' sono sottoposte
all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita
con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie,
stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di
assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle
imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di Stati terzi.»
- Il testo dell'art. 204, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 205, come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 204( Autorizzazione relativa all'assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione o di
rissicurazione ). - 1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68, opera
in piena consultazione con le Autorita' competenti degli
altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la
sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente
che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa
di riassicurazione, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'art. 1-bis, punto 2
della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato
membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una
delle imprese di cui alla lettera a);
1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti
tempestivamente tutte le informazioni esenziali o
pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su
richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria
iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
2-bis L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione
indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita'
competente a vigilare sul potenziale acquirente.».



 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2008, n. 280, S.O. convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Abrogato).
2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12, del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito
dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal
comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non
individui modalita' operative alternative per attuare il
congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita',
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento.».
3. All'art. 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma:
"18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o
l'art. 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a
tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo
del congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma
13, lettera a). Quanto precede si applica anche agli
intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita',
secondo la rispettiva disciplina di settore.".
4. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni
conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12»
sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto
previsto dall'art. 12.».
5. All'art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2
effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a)
e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'art. 2112 del codice civile".
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di
trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi
comuni di investimento speculativi puo' prevedere che, sino
al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente
superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del
valore complessivo netto del fondo, la SGR puo' sospendere
il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura
proporzionale alle quote per le quali ciascun
sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso
presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei
rimborsi parziali;
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di
attivita' illiquide del fondo, necessaria per far fronte
alle richieste di rimborso, puo' pregiudicare l'interesse
dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la scissione
parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve
un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che
detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere
nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate
via via che le attivita' dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per
l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in
vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della
Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di
rimborso gia' presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei
partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di
legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento
le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, con particolare riferimento alla definizione di
attivita' illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi
di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per
l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione
dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di
valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in
quote di fondi speculativi.».
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le
politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Frattini, Ministro degli
affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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