Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 febbraio 2010 |
Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92; Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea numero L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» e' stata iscritta nel registro delle «specialita' tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.509/2006; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialita' tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle autorita' pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Visto il decreto 5 febbraio 2010, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, relativo alla «approvazione del piano di controllo relativo alla STG "Pizza Napoletana" registrata in ambito Unione europea ai sensi del registro (CE) n. 509/2006»; Considerato che ai tre organismi, tra i quali IS.ME.CERT., individuati dai soggetti richiedenti la registrazione come strutture di controllo della STG «Pizza Napoletana», e' stato trasmesso in data 5 febbraio 2010 il decreto di approvazione sopra indicato, per evitare che al momento dell'entrata in vigore del registro (UE) n. 97/2010, in assenza di strutture autorizzate ad effettuare le funzioni di controllo, non fosse possibile rivendicare la STG; Considerato che «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha trasmesso, in data 7 febbraio 2010, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010 un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario; Considerato che «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialita' tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 febbraio 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli - Corso Meridionale n. 6, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialita' tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n.509/2006 per il prodotto STG «Pizza Napoletana» registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010. |
| Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, con decreto dell'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo sentite le regioni, qualora l'organismo medesimo non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «Pizza Napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata. L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 5
L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
| Art. 7
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dal 25 febbraio 2010, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre |
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