Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
COMUNICATO |
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001. |
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Il giorno 12 gennaio 2010 si e' perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001, autorizzato con legge 3 marzo 2009, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009. In conformita' all'art. 30, comma 1 la stessa e' entrata in vigore il giorno 12 gennaio 2010. Sulla base dell'art. 30, comma 2 le sue disposizioni avranno effetto: a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, sulle somme ritratte il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la convenzione entra in vigore; b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare a quello in cui la convenzione entra in vigore. Le disposizioni della convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cessera' di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente convenzione avra' efficacia in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2. |
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