IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione; Vista le istanze presentate dal Consorzio tutela vini Montello e Colli Asolani e dalla Regione Veneto, rispettivamente in data 2 febbraio 2010 e 4 febbraio 2010, con le quali e' stato segnalato che all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il richiamato decreto, e' stato erroneamente riportato il nome del Comune di Possagno del Grappa, anziche' Possagno, e che all'art. 8, comma 3, dello stesso disciplinare e' stato omesso il riferimento alla possibilita' di utilizzare il tappo «a fungo», per il confezionamento della tipologia frizzante della citata DOCG, e con le quali hanno richiesto di provvedere alla rettifica di cui trattasi; Considerato che le predette imprecisioni siano da attribuire ad un mero errore materiale verificatosi nella definitiva stesura del disciplinare in questione e che in ogni caso la possibilita' di utilizzare il tappo «a fungo» per la tipologia frizzante della DOCG «Colli Asolani» o «Asolo» era gia' consentita dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la medesima tipologia della preesistente DOC; Ritenuto pertanto di dover apportare la conseguente rettifica all'art. 3, comma 1, lett. A, e all'art. 8, comma 3, del disciplinare di produzione della citata DOCG;
Decreta: Articolo unico
1. All'art. 3, comma 1, lett. A, del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse, il nome del Comune di «Possagno del Grappa» e' sostituito con «Possagno». 2. L'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del citato disciplinare di produzione e' sostituito dal seguente testo: «Per la tipologia frizzante e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2010
Il capo dipartimento: Nezzo |