Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 febbraio 2010
Pagamento o deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.


IL DIRETTORE GENERALE
delle Finanze

Visti gli articoli 226, 230 e 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;
Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 27 dicembre 1999 con il quale sono state introdotte nuove modalita' di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali;
Visto l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che disciplina, al comma 2, le modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali, prevedendo che lo stesso puo' avvenire mediante:
a) accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;
b) vaglia cambiari della Banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti e da aziende di credito;
c) bonifico bancario con valuta fissa;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 che, all'art. 1, comma 119, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale autorizzando l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme e demandando ad un decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze le inerenti modalita' di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, concernente la dematerializzazione degli ordinativi di contabilita' speciale di conto corrente;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Dipartimento delle finanze;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali.
Conto intestato all'Agenzia delle dogane

1. Gli importi versati a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione e' demandata agli uffici doganali, effettuati mediante bonifico bancario o postale, affluiscono all'apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato denominata «diritti doganali» e intestata «Agenzia delle dogane», per il successivo riversamento, con modalita' telematiche, all'erario o agli altri enti beneficiari. Per tali versamenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.
2. L'Agenzia delle dogane provvede, a giorni alterni, a prelevare le somme affluite nella contabilita' speciale di cui al comma 1 per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.
3. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno non lavorativo, l'operazione di riversamento e' eseguita il primo giorno lavorativo successivo.
4. Al fine di garantire la continuita' del flusso delle informazioni inerenti i pagamenti ed i depositi di cui al comma 1, tra gli Uffici dell'Agenzia delle dogane e le competenti articolazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella disposizione di bonifico l'ordinante dovra' indicare, oltre alle coordinate bancarie in formato IBAN, il proprio codice fiscale e la causale del versamento anche ai fini della corretta indicazione del codice versante dei ricevitori sulla quietanza di versamento (Mod. 121T).
5. Per quanto attiene le modalita' di contabilizzazione dei bonifici di cui al comma 1 e la restituzione di somme erroneamente versate con i medesimi trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento n. 293 del 2006.
6. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane di intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, sono impartite le istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 1.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: Lapecorella
 
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