Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Evangelia Georgomi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto la domanda con la quale la signora Evangelia Georgomi, cittadina greca, ha chiesto il riconoscimento Diploma di Laurea in Imprese Turistiche conseguito presso l'Istituto di Istruzione Tecnologica - Facolta' di amministrazione ed economia di Ipiros - Igoumenitsa (Grecia), per l'esercizio in Italia dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio dell'attivita' commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente limitatamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'esercizio dell'attivita' commerciale poiche' il Diploma di Laurea in Imprese Turistiche sopra citato, e' un titolo inidoneo a tale fine, visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5, che pone come requisito per l'accesso esclusivamente corso regionale o esperienza professionale, entrambi non posseduti dal richiedente;
Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 116452 del 15 dicembre 2009 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda per quanto concerne l'attivita' commerciale;
Verificato che la richiedente non si e' avvalsa della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

1. Alla signora Evangelia Georgomi, cittadina greca, nata ad Atene (Grecia) in data 15 febbraio 1982, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata, mentre il medesimo titolo non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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