Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 15
Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 200l/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) e' soppressa;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera s) e' sostituita dalla seguente:
«s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita' principale e' trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo' essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «L'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»;
d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse;
e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»;
f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c) e' soppressa;
g) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
h) all'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.»;
i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;
l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse;
m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l'ultimo periodo e' soppresso;
n) all'articolo 23, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e' possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacita', inclusi frequenza, volume e qualita' dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura puo' ridurre la capacita' riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.»;
o) all'articolo 24, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita' di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 si assicura che sia informata l'autorita' competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti interessate che hanno la facolta' di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»;
p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»;
q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «puo' specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e la direttiva
2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n.
L 75.
Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 277,e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1998, n. 187.
La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
agosto 1991, n. L 237.
La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31/12/2007, n. L. 315.
L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Allegato B
Art. 1, commi 1 e 3
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.»
Gli articoli 58, 59,60 e 62 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176,
S.O., cosi' recitano:
«Art. 58 (Requisiti per lo svolgimento di servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale). - 1. Per lo
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine
e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia
necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria
nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso
di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata
con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
requisiti in termini di capacita' finanziaria e
professionale che le imprese richiedenti devono possedere
ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi
minimi che le stesse devono assicurare in termini di
servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali
passeggeri puo' avvenire esclusivamente nei confronti di
imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano
controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti
dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il
rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano gia' in possesso del titolo
autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono
richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attivita'
finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio
e che abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad
avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando
la necessita' di richiedere entro il termine di cui al
comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.»
«Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale). - 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese
ferroviarie che forniscono servizi di trasporto
internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire
e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo
il percorso del servizio internazionale, senza il possesso
della licenza nazionale di cui all'art. 58, a condizione
che la finalita' principale del servizio sia il trasporto
di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.
Il rispetto di tale condizione e' valutato in base a
criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di
regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di
affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte
internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal
servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in
ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi
internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere
soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del
servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa
compromettere l'equilibrio economico di un contratto di
servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i
servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri,
determinazione dei prezzi dei biglietti e relative
modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate,
orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro
due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni
necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta
le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se
del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in
base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del con tratto di
servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il
servizio pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
ne informa tutte le parti interessate, precisando il
termine entro il quale le medesime possono richiedere il
riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
e' assoggettato.»
«Art. 60 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422). - 1. Al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 18:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico
ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai
soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida
in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste
dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica
alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici
relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad
oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto
pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e
trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in
coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del
recupero di produttivita' e della qualita' del servizio
reso";
b) all'art. 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento
annuale di cui all'art. 18, comma 2, lettera g-bis)".»
«Art. 62 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287";
b) all'art. 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all'art. 9, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la
permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo
autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla
condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese
aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all'art. 12, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini
e con le modalita' previste dal presente decreto,
l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui
all'art. 20, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita', allo scopo di garantire
un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'art. 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di
circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi
di gestione d'infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il
31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione
di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di
fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di
approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di
contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il
costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche
tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei
costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal
gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie";
f) all'art. 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono
abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che
effettuano trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni
speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a
sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a
soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle
imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove
disponibile, la prestazione di servizi connessi con
attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli
interporti che servono o potrebbero servire piu' di un
cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere
soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative
valide a condizioni di mercato";
g) all'art. 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti:
"e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e
comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo
superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo
termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di
impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
"sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti:
"e dei servizi connessi";
h) all'art. 24, comma 1, le parole: "sotto forma di
tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei
connessi servizi di cui all'art. 20, comma 2, lettere b) e
c)";
i) all' art. 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie devono,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la
concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato di sicurezza".»
L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
settembre 2009, n.135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2009, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, cosi' recita:
«Art. 2. Modifiche all'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di
infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva
2004/49/CE.
1. All'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' inoltre funzionalmente indipendente da
qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione
di un contratto di servizio pubblico."; »
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188 come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 3.Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "assegnazione di capacita'", il processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l'assegnazione della capacita' di una determinata
infrastruttura ferroviaria;
b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un'associazione internazionale di imprese
ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche' una
persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico
servizio o commerciale ad acquisire capacita' di
infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo
quadro" con il gestore dell'infrastruttura e che non
esercita attivita' di intermediazione commerciale sulla
capacita' acquisita con lo stesso accordo quadro; sono
altresi' richiedenti le regioni e le province autonome
limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete
infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il
coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la
domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di
esercizio;
d) "piano di potenziamento della capacita'", una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita'
che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura
"infrastruttura saturata";
e) "coordinamento", la procedura in base alla quale
il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
di infrastruttura confliggenti;
f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato,
che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita'
di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di
servizio;
g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) "gestore dell'infrastruttura", soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;
i) "rete", l'intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell'infrastruttura;
l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto
delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto
internazionale di merci come individuata nell'allegato I
della direttiva 2001/12/CE;
m) "prospetto informativo della rete", un documento
in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonche'
quelli relativi all'assegnazione della capacita' e che
contiene anche ogni altra informazione necessaria per
presentare richieste di capacita' di infrastruttura;
n) "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura
definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che
individua il contenuto delle voci degli schemi per la
contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione
dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto,
si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
delle infrastrutture";
o) (soppressa)
p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il
territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio
comunitario, con cui viene riconosciuta la qualita' di
"impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di
servizi internazionali di trasporto di merci o di persone
per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) "autorita' preposta al rilascio delle licenze",
l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le
licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' l'organismo nazionale
incaricato del rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art.
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai
sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) servizio di trasporto internazionale di
passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro e la cui finalita' principale e' trasportare
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
treno puo' essere unito a un altro convoglio e/0 scomposto
e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini
e destinazioni diverse, purche' tutte le carrozze
attraversino almeno una frontiera.
t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di
validita';
v) "capacita'", la somma delle tracce orarie che
costituiscono la potenzialita' di utilizzo di determinati
segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) "servizi regionali", i servizi di trasporto
destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una o piu' regioni.»
Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n.188, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 6. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna impresa
ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'art. 3,
lettera p), fermo restando che in caso di associazione
tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la disponibilita' in qualsiasi momento del
certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede
l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10;
c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di
trasporto ferroviario concludono, in base al diritto
pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori
dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata e sono
pubblicate sul prospetto informativo della rete. Le
condizioni alla base di detti accordi sono non
discriminatorie e trasparenti.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare
tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di
seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera r):
a)
b) nazionale passeggeri limitatamente ai servizi a
committenza pubblica;
c) (soppressa).
2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la
parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel
rispetto delle disposizioni di cu all'art. 59 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al
comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in
possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o
da altro Stato membro dell'Unione europea.»
Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 16. Diritto di accesso e transito
sull'infrastruttura ferroviaria.
1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'
Unione europea hanno diritto di accesso e di transito
sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di
servizi di trasporto internazionali con gli Stati membri
dell'Unione europea.
2. (Abrogato).
3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio
dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'intera
rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di
trasporto merci.
4. (Abrogato).»
Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n 188, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 23. Accordi quadro.
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui
all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche
della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente
e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo
orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure
individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo
27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro
non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e
degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo
dell'infrastruttura in questione da parte di altri
richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a
ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di
capacita' acquisibile da un singolo richiedente per mezzo
di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno,
non puo' essere superiore al limite che sara' fissato con
il decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 11.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo
quadro purche' finalizzate a consentire un migliore
utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
4. L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso
di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un
periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi
uguali alla durata iniziale. In casi specifici e' ammessa
una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai
cinque anni e' motivato dall'esistenza di contratti
commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di
particolare rilievo, strettamente connessi
all'utilizzazione della capacita' acquisita con l'accordo
quadro.
5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura
specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede
investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente
motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere
durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e'
possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in
presenza di cospicui investimenti a lungo termine,
soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni
contrattuali che prevedano un piano di ammortamento
pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente
possono rendere necessaria una definizione
particolareggiata delle caratteristiche di capacita',
inclusi frequenza, volume e qualita' dei tracciati
ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata
dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura puo'
ridurre la capacita' riservata che, per un periodo di
almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della
soglia stabilita nell'art. 35.
6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli
aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a
tutte le parti interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro non e'
un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di
imprese ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al
gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che
effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di
vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto
relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni
internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi
dell'art. 24, alla richiesta di assegnazione di capacita'
specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi
connessi, e successivamente alla stipula del contratto con
il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure
previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo
della rete.
8. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l'utilizzo
dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la
Commissione europea.
9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita'
previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneita'
a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento
della capacita' di infrastruttura. Le regioni e le province
autonome, fermo restando l'impegno ad utilizzare comunque
la capacita' richiesta, sono esentate dalla prestazione di
garanzia finanziaria.»
Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 24. Richieste di tracce orarie.
1. Le richieste di capacita' specifiche di
infrastruttura possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi
servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c).
1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere
capacita' di infrastruttura al fine di svolgere un servizio
di trasporto internazionale di passeggeri di cui
all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i
gestori dell'infrastruttura e gli organismi di
regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo
scopo del servizio internazionale nel trasporto passeggeri
tra stazioni situate nel territorio nazionale e il
potenziale impatto economico sui contratti di servizio
pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui
all'art. 37 si assicura che sia informata l'autorita'
competente che ha attribuito un servizio di trasporto
ferroviario di passeggeri definito in un contratto di
servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti
interessate che hanno facolta' di limitare l'accesso ai
sensi dell'art. 10, paragrafo 3-ter, della direttiva
91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al
contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di
detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.
2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l'utilizzo
dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la
Commissione europea.
3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita'
previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneita'
a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento
della capacita' di infrastruttura.»
Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie.
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in
particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia
alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che,
per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al
di sotto della soglia minima fissata nel prospetto
informativo della rete, a meno che la causa sia
riconducibile a fattori di carattere non economico che
sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore
dell'infrastruttura specifica le condizioni in base alle
quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo
delle tracce orarie nella determinazione delle priorita'
nella procedura di assegnazione di capacita'.»



 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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