Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14
Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Albo degli amministratori giudiziari

1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica):
«13. L'Albo di cui all'art. 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12
del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria
e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto
presso il Ministero della giustizia, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto
legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attivita' oggetto della
professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa
esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di
esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano
l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e
nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non
muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione di beni del
genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi
professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto
anche della natura dei beni, del valore commerciale del
patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la
gestione dell'attivita', delle tariffe professionali o
locali e degli usi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):
«3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando
oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,
l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che
hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni.».



 
Art. 2
Attivita' degli amministratori giudiziari

1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.
 
Art. 3
Iscrizione nell'Albo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete .».



 
Art. 4
Onorabilita'

1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.



Note all'art. 4:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita'.».
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle
premesse.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.».
- Il titolo XI del libro V del codice civile reca:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi.».



 
Art. 5
Cancellazione dall'Albo

1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione e' notificato all'interessato.
 
Art. 6
Vigilanza del Ministro della giustizia

1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'Albo.
2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la cancellazione.
4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.
 
Art. 7
Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia.
2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario.
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 4-bis,
della citata legge 31 maggio 1965, n. 575:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto
aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario
scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale
dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli
deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina,
una relazione particolareggiata sullo stato e sulla
consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo
stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti
l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove
rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa,
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive di gestione dell'impresa.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca:
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274.».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.».



 
Art. 8
Compensi degli amministratori giudiziari

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.



 
Art. 9
Contributo per la tenuta
dell'Albo degli amministratori giudiziari

1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni.
 
Art. 10
Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.



 
Art. 11
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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