Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 32;
VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";
VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 2;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione ed l'innovazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
h) "utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 dicembre 2007, n. L 319.
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.
- La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
9 ottobre 2002, n. L 271.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 2006, n. L 177.
- La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
febbraio 1997, n. L 43.
- L'art. 32, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi' recita:
«Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e
abrogazione della direttiva 97/5/CE). - 1. Nella
predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione
dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in
conformita' con il principio di massima armonizzazione
contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle
operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte
delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e
locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica
amministrazione dovra' provvedervi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei
fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto
delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea
e della necessita' di preservare la posizione competitiva
del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale
dei servizi di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento
abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con
esclusione delle attivita' di raccolta di depositi e di
emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio
dell'attivita' e a esercitare il controllo sugli istituti
di pagamento abilitati, nonche' a verificare il rispetto
delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione
delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a specificare le regole che disciplinano
l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni
di parita' concorrenziale tra le diverse categorie di
prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo
ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire
agli utenti di tali servizi di effettuare scelte
consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione
alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del
contratto concluso e al valore dello strumento di
pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di
pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di
detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi
previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di
responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento
coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al
fine di garantirne il reciproco affidamento nonche' il
regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei
confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie relative
all'utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di
pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE
conformemente al diritto nazionale vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto legislativo possano
continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a emanare la normativa di attuazione del decreto
legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione
adottate dalla Commissione europea con procedura di
comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al
fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni
dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo
a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
- L'art. 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n.
179, S.O. cosi' recita:
«Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni
bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data
di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli
assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere
dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non
puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E'
nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i
benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, all'art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente
periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di
cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5
per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a
pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di
surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art.
entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale
del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti
anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito, di cui all' art. 4-bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa
annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Note all'art. 1:
- L'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi'
recita:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;».
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2003/361/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
20 maggio 2003, n. L 124.
- Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fmi di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o societa' di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
n) operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell'articolo 1.
3. Il titolo II si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunita' europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunita' europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunita'. L'articolo 23 si applica anche ai servizi di pagamento in cui uno solo dei prestatori sia insediato nella Comunita'.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utilizzatore dei servizi di pagamento non e' un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, 12, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
 
Art. 3
(Spese applicabili)

1. Il prestatore di servizi di pagamento non puo' addebitare all'utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
2. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3. Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.
4. Il beneficiario non puo' applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia puo' stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento piu' efficienti ed affidabili.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.
 
Art. 4 (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta
elettronica)

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non puo' essere bloccato o non puo' esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento e' utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non e' in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento e' stata autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all'articolo 16, comma 1, non e' tenuto ad informare l'utilizzatore di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;
d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro e' elevato a 500 euro.
3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalita' di funzionamento del relativo circuito consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a 500 euro.
4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, puo' disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.
 
Art. 5
(Consenso e revoca del consenso)

1. Il consenso del pagatore e' un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non puo' considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento e' prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.
3. L'autorizzazione puo' essere data prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purche' prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire piu' operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate.
 
Art. 6
(Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento)

1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro puo' prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2 il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
 
Art. 7
(Obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento
in relazione agli strumenti di pagamento)

1. L'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformita' con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalita' previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo.
 
Art. 8
(Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento
in relazione agli strumenti di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento gia' consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinche' l'utilizzatore dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere la riattivazione dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto. Ove richiesto dall'utilizzatore, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione dell'utilizzatore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.
 
Art. 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo
inesatto)

1. L'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalita' previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Un'operazione di pagamento e' eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento.



Note all'art. 9:
- Il titolo VI, del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, reca: «Trasparenza delle condizioni
contrattuali».



 
Art. 10 (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)

1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7.
 
Art. 11
(Responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento
per le operazioni di pagamento non autorizzate)

1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all'utilizzatore.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato.
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo' essere previsto in conformita' alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.
 
Art. 12
(Responsabilita' del pagatore per l'utilizzo non autorizzato
di strumenti o servizi di pagamento)

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non e' responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo puo' sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave, l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.
5. La Banca d'Italia con proprio regolamento puo' ridurre le responsabilita' massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca d'Italia assicura la generale conoscibilita' degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza.
 
Art. 13
(Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario
o per il suo tramite)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia gia' stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1. lettera b), il pagatore non puo' far valere ragioni legate al cambio, se e' stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento puo' escludere il diritto al rimborso del pagatore se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del pagatore e' stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.
 
Art. 14
(Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte
dal beneficiario o per il suo tramite)

1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non puo' essere esercitato, nel caso di addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1.



Note all'art. 14:
- L'art. 128-bis, del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I
soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.».



 
Art. 15
(Ricezione degli ordini di pagamento)

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento e' quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, e' ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento puo' stabilire un limite, fissato in prossimita' della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalita' di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
 
Art. 16
(Rifiuto degli ordini di pagamento)

1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore, ove cio' sia stato concordato tra le parti.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.
 
Art. 17
(Irrevocabilita' di un ordine di pagamento)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utilizzatore.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'utilizzatore puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. L'irrevocabilita' di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario.
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
 
Art. 18
(Importi trasferiti e importi ricevuti)

1. I prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalita' dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalita' dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalita' dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalita' dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.
 
Art. 19
(Ambito di applicazione)

1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la presente sezione e' applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di pagamento.
 
Art. 20
(Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente puo' essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformita' con quanto previsto dall'art. 23.
3. Quando l'ordine di pagamento e' disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
 
Art. 21
(Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari

presso il prestatore di servizi di pagamento)
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo 20.
 
Art. 22
(Depositi versati in un conto di pagamento)

1. Quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione.. Se l'utilizzatore non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
 
Art. 23
(Data valuta e disponibilita' dei fondi)

1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non puo' essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo e' accreditato sul conto del prestatore medesimo.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non puo' precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento e' addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
 
Art. 24
(Identificativi unici inesatti)

1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento e' responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
 
Art. 25
(Mancata o inesatta esecuzione)

1. Quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore puo' scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 9 e la responsabilita' di cui al comma 8.
4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
a) e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3;
b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore;
c) e' responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
 
Art. 26
(Risarcimento dei danni ulteriori)

1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione puo' essere determinato in conformita' alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.
 
Art. 27
(Diritto di regresso)

1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi del medesimo articolo 25.
2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.
 
Art. 28
(Esclusione della responsabilita')

1. Le responsabilita' di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformita' con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
 
Art. 29
(Protezione dei dati)

1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.



 
Art. 30
(Accesso ai sistemi di pagamento)

1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) restrizioni in base allo status istituzionale.
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da societa' aventi legami di capitale ove una delle societa' collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;
c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:
1) agisce o puo' agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilita' esclusiva della gestione del sistema; e
2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilita' di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benche' possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.
 
Art. 31
(Misure di attuazione)

1. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a:
a) dare attuazione al presente titolo;
b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.



Note all'art. 31:
- L'art. 146, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 146. (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1.
La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento. A tal fine essa puo' emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
di pagamento efficienti e affidabili.».
- Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 32
(Sanzioni)

1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 9, 11, 18, 23 e 25 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Note all'art. 32:
- Per l'art. 146 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si veda nelle note all'art. 31.
- L'art. 145, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 145. (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.
2. -.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 33
(Disciplina degli istituti di pagamento)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo V-bis e' inserito il seguente:

"TITOLO V -ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO
Art. 114-sexies
(Servizi di pagamento)

1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

Art. 114-septies
(Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonche' le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attivita' finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114—sexies.

Art. 114-octies
(Attivita' accessorie esercitabili)

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivita' di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

Art. 114-novies
(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, puo' autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali, a condizione che per l'attivita' relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114–terdecies e siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attivita' imprenditoriali rischi di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 114-decies
(Operativita' transfrontaliera)

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

Art. 114-undecies
(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonche' nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.

Art. 114-duodecies
(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, ne' moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprieta' dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Art. 114-terdecies
(Patrimonio destinato)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447 -quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114 – duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne' stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

Art. 114-quaterdecies
(Vigilanza)

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.

Art. 114 - quinquiesdecies
(Scambio di informazioni)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 114 - sexiesdecies
(Deroghe)

1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui e' responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114–decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.".
 
Art. 34
(Trasparenza dei servizi di pagamento)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 115, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente : "3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.";
b) al titolo VI, dopo il capo II, e' inserito il seguente:

"Capo II-bis
Servizi di pagamento
Art. 126-bis
(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un consumatore, ne' una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.

Art. 126-ter
(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non puo' addebitare all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell'utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo piu' frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Art. 126-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67 -quinquies, 67 -sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67 -octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore e' informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Art. 126-quinquies
(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e' proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio' sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 126-septies
(Recesso)

1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. ".



Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 115, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115. (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del
presente capo si applicano alle attivita' svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli
aspetti non diversamente disciplinati.
3-bis. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo
II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da
quest'ultimo.».



 
Art. 35
(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 e' sostituito dal seguente:
"5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:
"h-sexies) 'istituti di pagamento: ' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) 'istituti di pagamento comunitari': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-octies) `succursale di un istituto di pagamento ' : una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento."
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e degli intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.".
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: ", di prestazione di servizi di pagamento" sono soppresse.
6. All'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.".
7. All'articolo 114-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il secondo periodo e' soppresso.
8. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "presso le banche" sono inserite le seguenti: , gli istituti di pagamento".
9. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti: "e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3,".
10. All'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.".
11. Dopo l'articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: "Articolo 131-ter (Abusiva attivita' di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 - novies e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.".
12. All'articolo 132 - bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "moneta elettronica" sono inserite le seguenti: ", prestazione di servizi di pagamento "e dopo le parole: "131 -bis" sono inserite le seguenti: ", 131- ter".
13. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.".
14. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.".
15. All'articolo 133, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 1-ter".
16. 16. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "114-quater," sono inserite le seguenti: "114-octies, 114 - duodecies, 114 – terdecies, 114 – quaterdecies," e dopo le parole: "145, comma 3," sono inserite le seguenti: "146, comma 2,".
17. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "negli articoli 116 e 123" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 116, 123, 126-ter, 126- quater ,126-quinquies,126-sexies e 126-septies." .
18. L'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.".



Note all'art. 35:
- Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario
in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non
membro della Comunita' Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 ;
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente;
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le
partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societa'.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento
di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»:
una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza). -
1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza
a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e
alla competitivita' del sistema finanziario nonche'
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli
istituti di moneta elettronica e degli istituti di
pagamento.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di
pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di
servizi di pagamento.».
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata
presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per
l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque
denominati, la cui emissione costituisce raccolta del
risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca
d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e
taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del codice civile
rispondono della solvenza della societa' per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita'
di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione
di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.».
- Il testo dell'art. 106, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 106. (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, e di intermediazione in cambi e' riservato
a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.
7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento
a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con
riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di
pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo
V-ter.».
- Il testo dell'art. 114-quater, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-quater. (Vigilanza). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta
eccezione per l'art. 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III;
nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II,
gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle
societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1,
lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per
sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su
base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II.
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini
prudenziali, un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica.».
- Il testo dell'art. 128, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di
pagamento e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei
confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i
controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC
che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre
autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121,
comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3,
i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale
compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste
dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3
e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni
concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai
CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita',
anche di singole sedi secondarie per un periodo non
superiore a trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 128-bis, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I
soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis.La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi
previsti ai sensi del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 132-bis, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132-bis. (Denunzia al pubblico ministero ed al
tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa'
svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita'
bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria
in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e
132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti
al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'art. 2409 del codice civile,
ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
- Il testo dell'art. 133, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 133. (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca»,
«banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
e 1-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica
a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento di essere
sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 107.».
- Il testo dell'art. 144, del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
- 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.582 a euro 129.114 per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e
7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 114-octies,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma
1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro
64.557 per l'inosservanza delle norme contenute negli
articoli 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies,
126-sexies e 126-septies o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228 per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma
1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa
sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
6. -».



 
Art. 36
(Modifiche ad altre disposizioni di legge)

1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l'altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) gli istituti di pagamento;";
b) all'articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nei confronti degli intermediari finanziari di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e".
3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo' superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".
4. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo e' soppresso.



Note all'art. 36:
- Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n.
212.
- Per la direttiva 97/5/CE si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 2007, n. 290, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del TUB;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero»;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 5, del TUB;
d) -.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di
cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto
dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del
codice in materia di protezione dei dati personali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie
succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari,
applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla
direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.
Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non
consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia
all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad
adottare misure supplementari per fare fronte in modo
efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la
comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai
sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di
vigilanza di settore.».
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 53. (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza
di settore nell'ambito delle rispettive competenze
verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e
procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti indicati nell'art. 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f),
degli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma
1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
indicati all'art. 11, comma 3, lettere a) e b), e delle
societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari
di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai
sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'art. 11, comma
1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con
l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10,
comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui
all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere
c) e d), dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1,
lettere b) e d) dei revisori contabili di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), e degli altri soggetti di cui all'art.
14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1,
svolgono l'attivita' ivi prevista sui professionisti
indicati nell'art. 12, comma 1, lettere a) e c), fermo
restando il potere di eseguire controlli da parte del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in
tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza possono
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la
trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra
informazione utile. A fini di economia dell'azione
amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e
concordano le modalita' per l'effettuazione degli
accertamenti.
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni
bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data
di valuta per il beneficiario di assegni circolari e
bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo'
superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' superare,
rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1°
aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo'
superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E'
nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i
benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, all'art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente
periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di
cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5
per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a
pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di
surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art.
entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e
microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale
del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti
anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito, di cui all' art. 4-bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa
annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1984, n. 21, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4. L'operazione di accreditamento dello stipendio
e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente
bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato
dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non
oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
la data da cui diviene operativo il sistema di
accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e
degli altri assegni fissi continuativi.
L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli
assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari
deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le
diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto
del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma
dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di
pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di
anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.».



 
Art. 37
(Disposizioni transitorie)

1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, gia' svolti oltre all'ulteriore attivita' finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 -bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attivita'.
2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attivita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. L'istanza e' corredata:
a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies,114-novies, comma 1,
lettere d), e) ed f), e 114–duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui all'articolo 114–sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, l'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114–octies e all'articolo 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114–duodecies del medesimo decreto legislativo.
3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. L'istanza e' corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dell'art. 114-novies, comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attivita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attivita'. All'istanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b).
5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui e' necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente puo' recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.
6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalita' e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, sentita la Banca d'Italia.
7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attivita' di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.



Note all'art. 37:
- Per gli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.
- L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, cosi' recita:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n.
253.



 
Art. 38
(Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti)

1. Le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Con riferimento all'area unica dei pagamenti in euro e ai nuovi servizi che prevedano l'addebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore:
a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarra' di nuovi servizi di addebito diretto;
b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della lettera a), puo' chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio, se tale possibilita' e' contemplata nella comunicazione, ovvero puo' revocare l'autorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalita' di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima.
3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010.
 
Art. 39
(Esposti)

1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



Nota agli articoli 39 e 40:
- Per l'art. 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.



 
Art. 40
(Ricorso stragiudiziale)

1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.



Nota agli articoli 39 e 40:
- Per l'art. 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.



 
Art. 41
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il primo lunedi' successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le
politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Frattini, Ministro degli
affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello
sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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