Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 gennaio 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Superiore» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11 novembre 2002, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 21 ottobre 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11 novembre 2002 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidita' totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, e' applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione al consumo. |
| Art. 2
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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