Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009 |
Nomina del prefetto Paolo Calvo a Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l'art. 4, comma 1, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con te regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto inoltre l'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale dono stati individuati gli interventi urgenti in materia di nuovi elettrodotti da realizzare ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita' propri dell'organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche' assicurare all'organo straordinario medesimo il supporto per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il prefetto Paolo Calvo e' nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per i nuovi elettrodotti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1 Nomina del Commissario straordinario
1. Il Prefetto Paolo Calvo e' nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per i nuovi elettrodotti di cui all' art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. |
| Art. 2 Individuazione degli interventi
1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n..102, e successive modificazioni: a) nuovo elettrodotto a 150 kV tra le stazioni elettriche di Galatina (Lecce) e di Casarano (Lecce); b) nuovo elettrodotto a 150 kV tra le stazioni elettriche di Castelnuovo di Conza (Avellino) e di Goleto Sant'Angelo (Avellino); c) nuovo elettrodotto tra due nuove stazioni elettriche ubicate a San Paolo Civitate (Foggia) e Torre Maggiore (Foggia). |
| Art. 3 Supporto al Commissario straordinario
1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica; g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa. 2. Il Commissario straordinario puo' demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita' di adozione degli atti in questione; puo', altresi', individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita', tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita', i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma 1 nell'ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita' per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita' di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo' essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento. |
| Art. 4 Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti
1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come «Ministri vigilanti») svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'attivita' del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attivita' di cui al presente articolo. 2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attivita' relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita' di svolgimento dei suoi compiti. 3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonche', ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento. 4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita' di semplificazione e accelerazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. |
| Art. 5 Termine dell'attivita' del Commissario straordinario
1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010. 2. Tale durata potra' essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 12 novembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 238 |
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