Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214 |
Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, gia' istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21; Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009; Sulla proposta dell'Avvocato generale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali
1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»: «3. E' istituito presso l'avvocatura generale dello Stato il fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al fondo e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, recante; Istituzione del fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21. - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - La legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99. - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante. «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante. «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 2 Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme
1. Le somme versate nel fondo sono ripartite fra gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio. 2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione», e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009
Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 142
Note all'art. 2: - La legge 2 aprile 1979, n. 97, recante: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1979, n. 97. - La legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante«Provvidenze per il personale di magistratura» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52. - Si riportano gli articoli 3, 10, 11, 12, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante: «Regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»: «Art. 3. Al pagamento degli onorari e delle competenze da parte delle amministrazioni a favore dell'avvocatura dello Stato, ai sensi degli articoli 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e 62 del regolamento di pari data n. 1612, si provvede mediante emissione di ordinativi diretti di pagamento a favore e con quietanza dell'apposito capo ufficio dell'avvocatura e, per l'Avvocatura generale dello Stato, del segretario generale o del funzionario da essi appositamente delegato.». «Art. 10. Nel caso di nuova qualifica o di aumento di stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche' il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei conti prima della scadenza del termine quadrimestrale. Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultimo ufficio, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale.». «Art. 11. Colui che entra a far parte dell'avvocatura dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in possesso dell'ufficio.». «Colui che senza giustificato motivo abbandoni l'ufficio e non ottemperi all'invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale corrispondente al tempo dell'abusiva assenza. Non si ha, inoltre, diritto a riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in disponibilita' o in congedo straordinario, esclusi i casi previsti dall'art. 37, secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' i casi dell'aspettativa per richiamo alle armi e per infermita' per causa di servizio, di cui, rispettivamente, al II comma dell'art. 67 e al VII comma dell'art. 68 del testo unico predetto. Il diritto al riparto viene, altresi', meno per tutto il tempo durante il quale, per qualsiasi causa, non spetti o sia ridotto lo stipendio. - Si perde il diritto di concorrere al riparto allorche' sia stata comminata la destituzione o dichiarata la decadenza ovvero la dispensa per scarso rendimento; in tali casi la partecipazione al riparto predetto cessa dal momento in cui si e' verificato il fatto risolutivo del rapporto d'impiego. Nel caso di collocamento a riposo, di accettazioni di dimissioni volontarie, di passaggio in altre amministrazioni dello Stato, l'impiegato partecipa al riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento.». «Art. 14. L'avvocatura generale, fatti gli opportuni riscontri sui singoli rendiconti, resi ai sensi del precedente art. 6, dispone il pagamento delle somme divisibili, al netto dell'imposta di R.M. e degli altri tributi erariali, mediante mandato firmato dall'avvocato generale dello Stato, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 e tratto sull'apposito capitolo di spesa istituito in corrispondenza di quello di entrata di cui al precedente art. 4, intestato, a seconda dei casi, agli avvocati, procuratori dello Stato o impiegati, con quietanza del capo dell'ufficio o del segretario generale o di un funzionario dagli stessi appositamente designato. Ai mandati di cui al comma precedente saranno allegati i rendiconti e i documenti indicati nell'art. 6. Le somme ritenute per imposta di R.M. e altri tributi erariali sono versate immediatamente con imputazione ai rispettivi capi e capitoli di entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 15. Gli avvocati, procuratori ed impiegati dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al segretario generale o all'impiegato designato di cui all'articolo precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo del mandato di pagamento.». «Art. 16. Nel caso di morte dell'impiegato la quota ad esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale dello Stato.».
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