Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 novembre 2009
Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008, recante «Numero unico di emergenza europeo 112»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale», pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente il Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni (di seguito codice);
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;
Visto l'art. 25 del suddetto codice che disciplina l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Visto l'art. 32, del suddetto codice che reca disposizioni in materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale;
Visto l'art. 36 del suddetto codice recante norme in materia di «Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma 1 ove e' stabilito che «I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»;
Visto l'art. 76 del suddetto codice recante nome in materia di «Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo» ed in particolare il comma 2 ove e' stabilito che il Ministero delle comunicazioni «provvede affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 11/06/CIR «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006 recante «Servizio "112" numero unico europeo d'emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006;
Visti i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili, istituiti sulla base del citato art. 36, comma 1 del codice;
Visti gli esiti delle riunioni tenute presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili;
Ritenuto di dover procedere all'integrazione del sopracitato decreto ministeriale 22 gennaio 2008 a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2006/2114 estendendo la prestazione del servizio di localizzazione del chiamante anche alle chiamate dirette ai numeri di emergenza 115 e 118;
Considerata la necessita' di dover provvedere all'aggiornamento delle tempistiche di attivazione del servizio «NUE 112» sull'intero territorio nazionale;
Considerato quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, concernente «L'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato per il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1
Accesso al servizio 112 NUE

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto il servizio 112NUE viene esteso a tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118.
2. Tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118 devono essere consegnate ai punti di interconnessione con il formato di «Routing Number» di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le tempistiche di attivazione indicate nell'allegato 5-bis di cui al presente decreto. L'operatore al quale e' affidata la raccolta delle chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 e' tenuto a garantire per un periodo di 36 mesi che le chiamate siano consegnate anche nel caso in cui pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalita' tecniche in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2
Localizzazione del chiamante su rete fissa

1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta dall'autorita' competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.
 
Art. 3
Localizzazione del chiamante su rete mobile

1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'autorita' competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.
 
Art. 4
Modalita' e tempi di attuazione

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 devono essere attuate secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto.
2. All'aggiornamento della calendarizzazione prevista dall'allegato 5 provvede l'unita' di monitoraggio di cui al successivo art. 5.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5-bis al presente decreto aggiornata a cura dell'unita' per il monitoraggio di cui all'art. 5.
4. La fornitura delle informazioni di localizzazione e' obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.
5. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attivita' di ricezione delle chiamate di emergenza da parte dei Centro operativo 115/118 e' garantito dagli operatori di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Le modalita' operative e tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto.
 
Art. 5
Unita' per il monitoraggio

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse e' cosi' modificato: «Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle gia' indicate in allegato 5 e coordinare e monitorare le attivita' tecniche del progetto Numero unico per le emergenze (112NUE) con gli operatori fissi e mobili e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni un'unita' di monitoraggio. Tale unita', coordinata dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, e' costituita da rappresentanti del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della sicurezza civile, del Coordinamento delle Forze di Polizia, del CED Interforze, del Ministero del lavoro salute e politiche sociali, delle regioni e delle province autonome.».
 
Art. 6
Sanzioni

1. In caso di inosservanza da parte degli operatori fissi e mobili delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2009

Il Vice Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 14
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5-bis
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