Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 dicembre 2009 |
Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione che stabilisce le modalita' con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo; Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, recante disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico; Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009, sono state riscritte le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune; Considerato che con i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 della Commissione sono stati abrogati i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 796/2004 e sono state conseguentemente riformulate le relative disposizioni; Considerato che e' opportuno chiarire alcune definizioni rientranti nella nozione di ettaro ammissibile nonche' le dimensioni minime delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda d'aiuto; Considerato che occorre fissare la data entro la quale gli agricoltori devono presentare la domanda d'aiuto nonche' quella in cui devono avere a disposizione le superfici dichiarate nella stessa domanda; Considerato che occorre fissare taluni criteri per la gestione dei titoli; Considerato che occorre stabilire i requisiti minimi per il percepimento di tutti i pagamenti diretti erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, come stabilito all'art. 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento; Considerato che il decreto 5 agosto 2004 e' stato modificato diverse volte ed, inoltre, diversi altri atti sono stati emanati per dare attuazione al regime di pagamento unico; Ritenuto, pertanto, opportuno operare una riorganizzazione e semplificazione a livello nazionale delle numerose disposizioni normative attraverso l'emanazione di un unico atto che permetta l'attuazione delle disposizioni comunitarie succitate; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni generali e definizioni
1. Il presente decreto detta le norme per l'attuazione del regime di pagamento unico previsto dal capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, del sistema integrato di gestione e controllo previsto al capitolo 4 del titolo II, nonche' le disposizioni generali di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «domanda» la domanda di pagamenti diretti come definita all'art. 10 del regolamento (CE) n. 1122/2009; b) «titolo» il diritto all'aiuto di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 73/2009; c) «ettaro ammissibile» qualsiasi superficie che rientri nelle condizioni previste dall'art. 34 del regolamento (CE) n. 73/2009. In particolare, si intende per «bosco ceduo a rotazione rapida» la superficie, come definita all'art. 2, lettera n) del regolamento (CE) n. 1120/2009, coltivata con le piante elencate nell'allegato A del presente decreto e con un turno di taglio non superiore a otto anni. L'elenco delle specie di cui all'allegato A puo' essere modificato con decreto ministeriale. |
| Art. 2 Criteri di ammissibilita'
1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori come definiti all'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009, che rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 33 dello stesso regolamento. 2. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1120/2009 sugli ettari ammissibili di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attivita' agricola, e' consentito svolgere un'attivita' non agricola a condizione che questa non interferisca: con lo svolgimento delle ordinario ciclo colturale; con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali. |
| Art. 3 Presentazione delle domande
1. Gli agricoltori che intendano richiedere i pagamenti previsti dal regime di pagamento unico, ovvero l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale, sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 maggio di ogni anno. 2. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall'agricoltore nella domanda, ai sensi del precedente comma, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda. Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute o condotte. 3. La dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto e' fissata a 0,05 ettari. |
| Art. 4 Titoli soggetti a condizioni particolari
1. Gli agricoltori che detengano titoli soggetti a condizioni particolari sono autorizzati a derogare all'obbligo di attivare i titoli mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola, come definito al secondo paragrafo dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 73/2009. |
| Art. 5 Registro titoli
1. L'AGEA, quale responsabile del sistema di registrazione ed identificazione dei titoli ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, provvede al calcolo del valore dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1120/2009. 2. Nei casi di cui all'art. 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1120/2009 i titoli sono modificati su richiesta dell'agricoltore. |
| Art. 6 Trasferimento dei titoli
1. La cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata, a pena di inopponibilita', agli organismi pagatori competenti per territorio, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'AGEA convalida il trasferimento dei titoli, acquisito attraverso il SIAN dagli organismi pagatori. |
| Art. 7 Pagamenti minimi
1. In applicazione dell'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, non sono corrisposti pagamenti diretti se l'importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 del menzionato regolamento, in un dato anno civile, sia inferiore a 100 euro. Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Art. 8 Versamento degli anticipi
1. Qualora la Commissione autorizzi il versamento degli anticipi di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli organismi pagatori possono erogare tali aiuti agli agricoltori, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilita' previste dai relativi atti comunitari, secondo i criteri definiti dall'AGEA. Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Art. 9 Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste nei regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 sono effettuate secondo le modalita' e nei termini previsti dai predetti regolamenti dall'AGEA, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 885/2006. 2. Lo scambio di informazioni e' effettuato secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 792/2009. Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Art. 10 Clausola arbitrale
1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico puo' essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 2. La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, istitutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura. Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Art. 11 Modalita' attuative
1. L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto. 2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti. Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Art. 12 Abrogazioni
1. I seguenti provvedimenti e disposizioni sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010: a) l'art. 6 ad eccezione dei commi 5, 9 e 10, gli articoli 7, 8 e 9, l'art. 10 ad eccezione del comma 3, gli articoli 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, riguardante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune; b) il decreto ministeriale 24 settembre 2004 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; c) il decreto ministeriale 22 marzo 2007 recante disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; d) il decreto ministeriale 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 dicembre 2009
Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 24 |
| Allegato A
ELENCO DELLE PIANTE PER I BOSCHI CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA
Parte di provvedimento in formato grafico
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