Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2010 (vai al sommario)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNICATO
Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogaione dei contributi agricoli.



In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza.
Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito Internet della provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it
Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, puo' essere presentata:
all'ufficio del catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualita' di colturale iscritta negli atti del catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;
ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di I grado di Trento. L'eventuale ricorso i carta legale, deve essere notificato all'ufficio del catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la commissione tributaria il ricorso secondo le modalita' previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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