Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 gennaio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Ioana Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Ionescu Ioana Doina, nata il 7 novembre 1969 a Bucarest (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 di «Asistenta Sociala» rilasciato nell'agosto 2009 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Diploma de Licenta in Asistenta sociala, profilul Teologie, specializarea Teologie ortodoxa - Asistenta sociala» presso la «Universitatea din Bucuresti» nel giugno 2000; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo - e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli assistenti sociali; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Ionescu Ioana Doina, nata il 7 novembre 1969 a Bucarest (Romania), cittadina romena, riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) organizzazione e gestione del lavoro e risorse umane; 2) metodologie e modelli per la programmazione. Roma, 20 gennaio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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