Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213
Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarita' dell'organizzazione dell'ente medesimo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilita', nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si e' accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di amministrazione;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Obiettivi del riordino e definizioni

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto, si intendono:
a) per enti di ricerca: gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5;
e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione
stabiliscono che:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione».
«Art. 33. - La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni concernente: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
concernente: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 1998, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante: «Norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da
parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
297.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
concernente: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
concernente: «Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n.
282.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 612, 613, 614
e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonche' l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto
sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore
triennio»;
d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal
presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di
pari opportunita', dei quali non piu' di quattro
provenienti dal mondo della scuola. I componenti del
Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori
di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione
di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie
competenze amministrative e scientifiche.
613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la
valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione
con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il presidente e i componenti del Comitato
direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa
della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.».
- Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge25 ottobre 2007,
n. 176, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
2007, n. 250.
- La legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive
modificazioni recante: «Delega al Governo in materia di
riordino degli enti di ricerca», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini) e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali):
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte
dei conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»
fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui
al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le
economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati
ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici
che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 641,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle
Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico
delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di
riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale e' individuata una quota di
finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei
dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati
nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.
Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto».
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. All'art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga
alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di
tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita' di aggiornamento valide per
l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo
1997, n. 59, concernente: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa».
«Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a
quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
e di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
anche con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro
funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta'
operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello
di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica,
tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media,
individuando un momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi
esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , riordinando
gli enti operanti nel settore secondo criteri di
programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli
previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo
inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme
di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di
convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita
economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e
degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e
dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi
finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la
professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne
favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di
ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in
materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di
intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20,
comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17
febbraio 1982, n. 46 , ai programmi di ricerca finanziati a
totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmette alle
Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema
della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia'
operanti nel settore o da istituire, articolati per
tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei
rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonche' di quelli
riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei
ricercatori.»
- Per i riferimenti della legge 27 settembre 2007, n.
165, si veda la nota alle premesse.
- Il comma 1 dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile» recita:
«1. All'art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino
degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le
parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e
del personale» ed il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di
amministrazione, finanza e contabilita', sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sui
regolamenti del personale, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in
sede di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo
scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Agli esperti non e'
riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti
statuti sono deliberati previo parere dei consigli
scientifici»;
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca siano nominati il
presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno
designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal
Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.».



 
Art. 2
Autonomia statutaria

1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonche' con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonche' modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica nazionale di riferimento.
2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 33, sesto comma, della
Costituzione, si veda la nota alle premesse.
- La Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE)
dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei
ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei
ricercatori e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67.
- Per i riferimenti della legge 27 settembre 2007, n.
165, si veda la nota alle premesse.



 
Art. 3
Statuti degli enti di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonche' dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita'.
2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentativita' dei componenti, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27 settembre 2007, n. 165.
3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del presente decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalita' dell'ente ed al particolare compito conferito, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere il Ministero in via sostitutiva, fatta salva la possibilita' di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.



Note all'art. 3:
- I commi 1, lettera f) e 5 dell'art. 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165, recitano:
«Art. 1. - 1. Allo scopo di promuovere, sostenere,
rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della
ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza
nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il
Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di
provvedere al riordino della disciplina relativa agli
statuti e agli organi di governo degli enti pubblici
nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) (Omissis);
e) (Omissis);
f) riordino degli organi statutari, con riduzione del
numero dei loro componenti, garantendone altresi' l'alto
profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
e dei componenti di nomina governativa dei consigli di
amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti,
tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da
appositi comitati di selezione nominati di volta in volta
dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata
rappresentanza di esponenti della comunita' scientifica
nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti
sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti,
ove esistenti, e comunque escludendone il personale del
Ministero dell'universita' e della ricerca.»
«Art. 5. - Ferme restando le procedure di
commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di
modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e
alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di
comprovata difficolta' di funzionamento o di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il
Governo puo' procedere al commissariamento degli enti
attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere al
commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.».



 
Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).
2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' il seguente:
«Art. 7. - 1. Competenze del MURST. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) (Omissis);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) (Omissis);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) (Omissis);
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.».



 
Art. 5

Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione strategica
decennale degli enti di ricerca - DVS

1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformita' alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti.
2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Per il perseguimento delle finalita' di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su modalita' di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti.
A tale fine il Ministero puo' avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 6
Regolamenti degli enti di ricerca

1. I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilita', vengono adottati in conformita' ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilita' pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.
2. I regolamenti del personale prevedono modalita' procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validita' curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia.



Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.



 
Art. 7
Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro.
2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimita' o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
 
Art. 8
Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non puo' superare:
a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unita' di personale;
b) tre componenti negli altri casi.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati gia' espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 8:
- Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recita:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».



 
Art. 9

Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana e
Istituto nazionale di fisica nucleare

1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunita' scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilita' del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attivita' polari.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e' ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.
 
Art. 10
Consigli scientifici o tecnico-scientifici
degli enti di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalita' di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche' l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunita' scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.
 
Art. 11
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, e' supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
 
Art. 12
Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, tenendo conto delle relative peculiarita', adottano con lo statuto anche le regole di organizzazione e funzionamento.
2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilita' gestionali, comprendenti anche le tipiche attivita' di controllo di gestione, nonche' funzioni valutative e di controllo.
3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei direttori generali e della relativa dirigenza.
4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi, nonche' specifiche disposizioni agevolative per la mobilita' dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4. - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
Il capo II del titolo II del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, riguarda la dirigenza.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 13
Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilita' di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
 
Art. 14
Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca

1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa.



Note all'art. 14:
- L'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419 recita:
«Art. 12 - 1. Gli enti pubblici ai quali si applica
il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e,
successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da
fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione
degli uffici in immobili acquisiti in proprieta' o in
locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili
da parte di piu' enti, soprattutto per quanto attiene alle
sedi periferiche, anche all'estero, nonche' alla
realizzazione di economie di spesa connesse alla
acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale,
di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di enti
svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune
utilizzazione di organi e attivita'.
2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso, entro
trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del
collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione
vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce
annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente
articolo, indicando, sulla base anche di una analisi
comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati
di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti,
criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di
allocazione e per servizi suscettibili di conduzione
comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e
della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
impartiscono agli enti direttive, anche subordinando
l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani
pluriennali degli enti alla realizzazione o alla
programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non
abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di
revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri
vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica una
riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
previsti nel bilancio preventivo dello Stato.»



 
Art. 15
Infrastrutture di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilita' ed internazionalizzazione.
2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalita' di cui alla parte II del titolo III del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il comma 4, dell'art. 17, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) cosi' recita:
«4. Le risorse acquisite dalla Fondazione istituto
italiano di tecnologia ai sensi del comma 3, sono destinate
al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale,
di progetti in settori tecnologici altamente strategici e
alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di
alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.»



 
Art. 16
Strumenti innovativi di finanziamento
e partecipazione al capitale di rischio

1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimita' e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.
3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attivita' da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 17 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :
«Art. 4 - 1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative
produttive con elevato contenuto di innovazione, anche
consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti
pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate
allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed
internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici
e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di
livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di
apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di
attuazione.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un
apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di
un adeguato sistema di verifica della sostenibilita'
economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla
pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia
dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via
sussidiaria, e di intese da stipularsi con le
amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva
competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui
all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e
quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli
investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai
sensi del comma 1.»
«Art. 6 - 1. Le iniziative delle imprese italiane
dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui
mercati diversi da quelli dell'Unione europea possono
fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei
limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed
alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi
gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita'
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche'
programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti
dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
3. Con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi
del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la
composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione
del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle
delibere restano in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni
finanziari del Fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse
sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria
ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e degli
articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge
20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6,
e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art. 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.»
«Art. 17 - 1. Al fine di una piu' efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e
all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione del sostanziale
esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a
decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e'
soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni
patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della
Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e
documentale della Fondazione IRI ad una societa'
totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la
conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere
altresi' disposta la successione di detta societa' in
eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione
IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri
rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare
incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate
al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale,
di progetti in settori tecnologici altamente strategici e
alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di
alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318.».



 
Art. 17
Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e di formazione

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.



Note all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 18
Disposizioni finali, abrogazioni
e disapplicazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo, nonche' in particolare le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
e) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
f) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6. (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi
decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59 , o da specifiche disposizioni di legge, ai
sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono
gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive
modificazioni e integrazioni. Le norme del presente
decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente
nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre
istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni
finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve,
per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti
degli enti di cui al presente comma.
2. I presidenti degli enti di cui al presente comma
possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il
periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e'
comunque computato come un mandato presidenziale. I
presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui
permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono
terminare il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli
enti di cui al comma 1, la relativa competenza e'
trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento,
vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni
determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . Per
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema
statistico nazionale restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4.
5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera
r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997 , e di cui all'art. 3, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono assolti
nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo
comma, della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio
nazionale della ricerca (C.N.R.)), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono
partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.
2. (abrogato)
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con
contratto a tempo determinato per specifici progetti di
ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non
superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri, con documentata produzione scientifica di
eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di
ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in
istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette
ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e'
rapportato a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una
eventuale integrazione in considerazione della natura
temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai
sensi del presente articolo, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come
ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i
livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di
ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo,
previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree
scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attivita'
richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto
ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari,
con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
selezione per il livello iniziale occorre essere in
possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attivita' di ricerca presso universita' o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata
secondo le cadenze indicate nel piano triennale.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, all'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle
selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare,
se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini
stranieri.
2. (abrogato).
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico,
nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori,
nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere
con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per
specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto
e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi
italiani o stranieri, con documentata produzione
scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di
ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei
stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle
predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento
economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto
collettivo nazionale di comparto per le medesime
qualifiche, con una eventuale integrazione in
considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai
sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai
tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei
seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come
ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo
tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di
concorsi pubblici per aree scientifiche o settori
tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini
finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a
specifiche commissioni giudicatrici costituite in
maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da
dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da
un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori
universitari ordinari, con comprovata esperienza
internazionale. Per accedere alla selezione per il livello
iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore
di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando
ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca
presso universita' o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei
contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca
banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale
delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata
secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;
c) in relazione a singoli progetti e per l'intera
durata degli stessi, e' consentita l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato di
durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata
competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata
sulla base di apposite selezioni con trattamento economico
rapportato alle corrispondenti professionalita' dell'ente.
Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta,
previo giudizio positivo sull'attivita' svolta, in deroga
al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la
specificita' dell'attivita' di ricerca da svolgere e per
garantire la continuita' di esecuzione ai fini del
completamento dei relativi progetti.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 138 (Riordino dell'Istituto
nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Personale). - 1. Il personale di ricerca
dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed
economico ed ha la facolta' di optare per l'applicazione
del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo
modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale
tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto
alla data di entrata in vigore del presente decreto e'
disciplinato, come previsto dall'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed
economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati
secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
4. (abrogato).
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo
determinato per specifici progetti di ricerca, per la
durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni,
ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o
documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o
imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di
ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata
diretta il trattamento economico e' rapportato a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in
considerazione della natura temporanea del rapporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 (Istituzione
dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.)
a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono
partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.
2. (abrogato)
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente,
puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a
tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la
durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque
anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o
documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o
imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di
ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata
diretta il trattamento economico e' rapportato a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in
considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale
ai sensi dell'art. 17, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come
ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i
livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di
ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo
previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree
scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attivita'
richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto
ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari,
con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
selezione per il livello iniziale occorre essere in
possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attivita' di ricerca presso universita' o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata
secondo le cadenze indicate nel piano triennale.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo
2003, n. 53), come modificato dal presente decreto:
Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione.
1. (abrogato)
2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma
1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne
da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le
relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare
indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita'
complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della
formazione professionale tali indicatori sono definiti
previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti
di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente
normativa sulla protezione dei dati personali, assicura
idonee forme di pubblicita' e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza
triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto
sull'attivita' svolta.»
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 27
settembre 2007, n. 165 si veda la nota all'art. 3.



 
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