IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del «grande evento» EXPO Milano 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3; Viste le note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, con le quali il Sindaco di Milano - Commissario straordinario delegato ha rappresentato l'esigenza di avvalersi di talune ulteriori deroghe alla normativa ordinaria, finalizzate in particolare alla realizzazione del programma delle opere pubbliche, ivi indicate, programmate dall'amministrazione comunale, nonche' del Piano urbano parcheggi; Viste le note del 3 e del 19 novembre 2009, con cui il presidente della regione Lombardia concede l'intesa, ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale 2009-2011 dell'amministrazione comunale e dai programmi precedenti; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
Per quanto esposto in premessa, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008, modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009 e' autorizzato, ove necessario, ad avvalersi, esclusivamente per le finalita' indicate nelle premesse della presente ordinanza ed oggetto di intesa da parte della Regione Lombardia, delle seguenti deroghe alla normativa ordinaria: decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 11 e 16; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 53, 54, 67, 71, 72, 75, 82, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 120 comma 2-bis,126, 129, 130, 133, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 253 comma 1 (nella parte in cui comporta l'applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure gia' bandite) e comma 25; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 49, 182 e 192; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 135; decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, artt. da 19 a 29; regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 57, 93 e 96; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 6 e 9; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1 lett. f), e comma 9, e art. 36, comma 6; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, art. 1, commi 3 e 4; legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, artt. 66, 67, 68 e 69; legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, art. 41, commi 2, 3 e 4; regolamento del Decentramento Territoriale approvato dal Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26/97, art. 29. 2. Per il compimento delle attivita' indicate nelle premesse da porre in essere ai sensi della presente ordinanza il Commissario delegato si avvale, oltre che della segreteria tecnica prevista dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, del personale e degli uffici dell'amministrazione comunale. 3 Agli oneri relativi all'attuazione del comma 2 si provvede a valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilita' del Comune di Milano. 4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010
Il Presidente: Berlusconi |