Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3841).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009 e n. 3829 del 27 novembre 2009, nonche' la note del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe e del Ministero delle politiche agricole e forestali rispettivamente del 30 e 31 dicembre 2009;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, recante la «dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del Vertice G8», e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, n. 3684;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita' operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa e' stata ricostituita quale Unita' Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che occorre proseguire nell'attuazione del Piano delle opere approvato, in esecuzione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita' di accesso e opere connesse - strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», e che il Ministero dello sviluppo economico ha espresso parere favorevole con nota del 31 dicembre 2009;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 30 dicembre 2010 del Presidente della regione Veneto;
Visto l'art. 15, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, che istituisce il Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile;
Considerato che per lo svolgimento della citata funzione e' necessario istituire un'apposita struttura per le attivita' di informazione e divulgativo di supporto al Sottosegretario;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727 recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», e successive modificazioni ed integrazioni, la nota del 17 dicembre 2009 del Commissario delegato - Prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata con nota del 24 dicembre 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3733 del 16 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticita' nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia» e la nota del 31 dicembre 2009 del Presidente della regione Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale e' stato prorogato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3667 del 17 aprile 2008 e n. 3706 del 2 ottobre 2008, nonche' la note del 27 novembre 2009 del Commissario delegato, del 21 dicembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Toscana del 18 gennaio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2009 nel corso della quale il Sindaco del comune di Quarto (Napoli), in relazione agli eventi alluvionali del 4 e 5 marzo 2005, ha lamentato la mancata assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, nonche' le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. ABI/23170 del 27 marzo 2009, n. ABI/28038 del 16 aprile 2009 e n. ABI/78843 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell'1 agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009 e n. 3816 del 10 ottobre 2009;
Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e del Presidente della Giunta regionale della Campania rispettivamente del 23 settembre 2009 e del 12 gennaio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del 14 gennaio 2010 del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il dott. Gianfranco Nappi, Assessore all'Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della Campania - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791/2009, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita' in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato per le attivita' da porre in essere ai sensi dei commi 1 e 2 e' autorizzato ad avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del Commissario straordinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nonche', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.
5. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di competenza correlati al definitivo superamento del contesto di criticita' di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad avvalersi delle unita' di personale di livello dirigenziale di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710/2008.
6. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna.
7. Il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2

1. Per il proseguimento delle iniziative previste nel Piano delle opere e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, inerente alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita' di accesso e opere connesse - strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», il Coordinatore dell'Unita' Tecnica di Missione si avvale della somma di euro 20.600.000,00 assegnate alla regione Sardegna a valere sulle risorse del FAS, delibera CIPE n. 35 del 2005 allocate sull'intervento «Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo» e di euro 3.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento «Ponte sul Rio Padrongianus» a valere, per euro 2.000.000, sulle risorse FAS, delibera CIPE n. 84 del 2000, assegnate alla regione Sardegna e allocate sull'intervento «Ponte sul Rio Padrongianus», e per euro 1.000.000 a valere su economie provenienti da interventi con soggetto attuatore ANAS, finanziati con fondi FAS.
2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale n. 5261 aperta in favore del Coordinatore dell'Unita' Tecnica di Missione presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma le risorse finanziarie di cui al comma 1.
 
Art. 3

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009, le parole «Il Direttore Centrale Nuove Costruzioni della Societa' ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «Il Condirettore Generale Tecnico della Societa' ANAS».
2. Al fine di assicurare l'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per consentire alle societa' provinciali della regione Campania, incaricate del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'indifferibile e tempestivo adempimento dei compiti ad esse attribuite dal citato decreto-legge, i cassieri delle province della regione Campania sono autorizzati a concedere anticipazioni di cassa, entro il limite previsto dalla normativa vigente, alle predette societa' provinciali da estinguersi entro il 31 dicembre 2010.
3. In relazione alle definitive esigenze di ordine finanziario degli interventi previsti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 4, e' disposta un ulteriore trasferimento al Fondo per la protezione civile di euro 11,629 milioni, per le seguenti finalita':
quanto a euro 4.789.000,00 per l'organizzazione del Grande evento G8;
quanto a euro 3.840.000,00 per il completamento delle iniziative nell'isola La Maddalena;
quanto a euro 3.000.000,00 quale reintegro dell'anticipazione disposta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20 novembre 2009, n. 3821, per l'emergenza rifiuti Campania.
 
Art. 4

1. Al fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza le parole: «Il Segretario regionale all'ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti parole: «L'ing. Roberto Casarin».
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e' istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui al medesimo decreto-legge per il coordinamento e la cura dei rapporti con gli organi di informazione nonche' la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettivita' e ad altri enti.
2. La struttura di cui al comma 1 e' coordinata da un'unita' individuata nell'ambito degli iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed e' composta da due unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione, anche in posizione di comando.
3. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo il trattamento economico in godimento. Al coordinatore della struttura e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria pari all'80% del trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
4. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all'art. 15, comma 1, del sopra citato decreto-legge sono individuati i componenti della Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo ed e' determinato il trattamento economico del coordinatore della medesima Struttura.
5. La societa' per azioni di interesse nazionale denominata «Protezione civile servizi S.p.a.», di cui all'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per l'espletamento delle attivita' ivi previste, puo' essere destinataria di immobili ad uso governativo da adibire a sede legale.
 
Art. 6

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il Prefetto di Bari e' confermato nell'incarico di Commissario delegato fino al 30 settembre 2010.
2. Il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3733 e' prorogato fino al 31 maggio 2010.
 
Art. 7

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito: «Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Orbetello, gia' definito con decreto ministeriale 26 novembre 2007, e' modificato come da planimetria 1:10.000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato puo' erogare un indennizzo, nel limite massimo di euro 1.050.000,00, a favore della Orbetello pesca lagunare S.r.l. per il settore della pesca nell'area lagunare surrogandosi nell'azione nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Il Commissario delegato, altresi', per l'anno 2010 effettua una valutazione dei danni subiti dal settore della pesca in relazione all'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore pesca, in relazione al pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale. Il Commissario delegato, al fine della valutazione acquisisce ogni elemento utile, debitamente certificato, avvalendosi delle strutture regionali e provinciali. All'erogazione dell'indennizzo di cui al presente comma il Commissario delegato provvede nei limiti delle risorse finanziarie gia' poste a sua disposizione».
3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' aggiunto il seguente comma: 3. «Il Commissario delegato adegua, anche in ampliamento interessante aree a terra contigue alle medesime, previo esproprio delle stesse, le casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento gia' realizzate in regime commissariale. Puo' altresi' refluire nelle medesime strutture i sedimenti derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica effettuate in laguna ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-quater dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
4. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito: «Il Commissario delegato approva i progetti di bonifica e degli impianti di stoccaggio, di trattamento e smaltimento dei sedimenti e dei rifiuti prodotti nelle aree comprese nel perimetro del sito di Orbetello nonche' dei sedimenti individuati nel successivo comma 3, e ne autorizza l'esecuzione. Gli impianti di trattamento dei sedimenti dovranno essere validati da ISPRA e dall'Istituto superiore di sanita'. Il Commissario autorizza altresi', con ricorso alle procedure ordinarie, il recupero dei sedimenti trattati, comunque nel rispetto degli standard di qualita', requisiti e condizioni di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati dagli articoli 208, ad esclusione del comma 2, e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nell'art. 5, commi 11-bis e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'approvazione dei progetti costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative con i termini di legge ridotti della meta', nonche' sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico».
5. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito; «Per i progetti di cui al comma precedente, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) e' svolta dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della meta', salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita' ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri».
6. Il Commissario delegato autorizza, anche previo esproprio delle aree interessate, l'eventuale impiego dei sedimenti dragati per la realizzazione di terreni costieri all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-ter dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
7. Il Commissario delegato puo' autorizzare il deposito temporaneo in condizioni di sicurezza sia dei sedimenti che delle singole frazioni granulometriche ottenute a seguito di separazione con metodi fisici entro il limite massimo di trenta mesi, senza limitazioni di quantitativi, nel rispetto delle disposizione di cui al comma 11-quinquies dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
8. Il Commissario delegato puo' derogare, altresi', sulla base di atto motivato, in aggiunta a quanto disposto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706/2008, anche alle disposizioni contenute nell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il comma 2.
9. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706 del 2 ottobre 2008 e' soppresso.
 
Art. 8

1. In conseguenza degli eventi alluvionali che il 3, 4 e 5 marzo 2005 hanno colpito il territorio del comune di Quarto in provincia di Napoli, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a rimborsare al medesimo comune la somma di euro 2.500.000,00 per le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2007 e 2008, assegnata alla regione Campania.
 
Art. 9

1. Al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle iniziative ancora necessarie al definitivo ritorno alla normalita' rispetto al contesto emergenziale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS). Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.
 
Art. 10

1. Nell'ambito della situazione di emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, ed al fine di consentire l'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, per quanto di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il medesimo Ente e' autorizzato a costituire, fino al 31 dicembre 2010, una struttura composta da 15 unita' di personale di cui 5 unita' da assumere mediante la stipula di contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 540.000,00, ivi comprese le spese di funzionamento e della necessaria attrezzatura, si provvede a carico del bilancio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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