Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 dicembre 2009 |
Proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. (Decreto n. 49263). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali riguardanti per la materia, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, cosi' come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351; Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola, di comune intesa, alla data del 31 dicembre 2011; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Considerata l'esigenza - nelle more dell'emanazione di apposito regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999 e all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, citati nei capoversi precedenti l'esigenza - di provvedere, ai sensi dell'art. 1-bis di cui al capoverso precedente, all'immediata proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»; 2. All'art. 7 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento di entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2010. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2010»; 3. All'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351: a) le parole «nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»; b) le parole «L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno»; 4. All'art. 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1, lettera c), il contributo e' dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del 31 dicembre 2010». 5. All'art. 11, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2010». |
| Art. 2
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le prestazioni erogate dal fondo di solidarieta' per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, saranno coperte dai contributi di cui all'art. 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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