Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 gennaio 2010 |
Non inclusione della sostanza attiva metam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195 e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della Decisione del Consiglio 2009/562/CE. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 451/2002 e n. 1490/2004 che stabiliscono le modalita' dettagliate per la terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive, tra cui il metam, da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di detta direttiva; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza attiva metam e' variata l'espressione del Limite massimo di residuo (LMR); Visti i decreti dirigenziali con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam sono stati adeguati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Vista la decisione del consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, e' stato pertanto concessa la possibilita' agli Stati richiedenti, di continuare ad utilizzare la sostanza attiva metam, per un periodo piu' lungo rispetto a quello fissato dalla decisione; Visto l'allegato della suddetta decisione che riporta l'elenco degli Stati membri che possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ora ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014; Considerato che pertanto i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam rimangono in commercio fino al 31 dicembre 2014 per i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali in base a quanto riportato nell'allegato alla decisione Decisione del consiglio 2009/562/CE; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio.
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva metam, non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2
1. I prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam, autorizzati per impieghi diversi da quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto (usi essenziali), sono revocati a partire dal 13 gennaio 2010. 2. Sono confermate fino al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam riportati nell'allegato 2 al presente decreto, limitatamente ai soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali. 3. L'impresa titolare della registrazioni dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metam elencati nell'allegato 2 al presente decreto, e' tenuta ad adeguare le etichette, in base agli usi autorizzati, alle nuove condizioni d'impiego (usi essenziali). 4. L'impresa titolare della registrazioni dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metam e' tenuta a rietichettare, o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni. |
| Art. 3
1. Non e' previsto un periodo di smaltimento scorte dei prodotti fitosanitari mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2014, con le etichette conformi ai soli usi autorizzati e ora ritenuti essenziali. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva dovranno presentare, al Ministero della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno: a) la documentazione attestante la ricerca di metodi alternativi per gli usi considerati essenziali, b) una stima dei quantitativi di metam impiegata per gli usi essenziali. 3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari che rimangono sul mercato fino al 31 dicembre 2014, contenenti la sostanza attiva metam, dovranno inviare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le nuove etichette riportanti i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali. Il presente decreto, sara' notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito di questo Ministero all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet". Roma, 11 gennaio 2010
Il direttore generale: Borrello |
|
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|