Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2009 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio di Piacenza, denominato «Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 7 agosto 2009, prot. m. dg DAG 19 ottobre 2009, n. 127341.E con la quale il dott. ing. Giuseppe Parenti, nato a Piacenza il 30 gennaio 1941, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za Cavalli n. 35/E, c.f. 00276970332, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti, amministratori e soci; le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za Cavalli n. 35/E, c.f. e P.IVA 00276970332, denominato «Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza», ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 59 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 12 dicembre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
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