Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207 |
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative; Considerata l'opportunita' di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
1. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «sei».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali». - La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: - Si riporta l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O, come modificato, da ultimo dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2001, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181: «3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n 106, S.O. - La legge 26 marzo 2001, n. 81 recante: «Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governi» e' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164. - Si riporta l'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186, S.O.: «Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). - 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.". 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2007, n. 273. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n. 164.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2008, n. 15. Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Servizio di controllo interno). - 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro. 2. (Omissis). 3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e' scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione. 4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 5. (Omissis). 6. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale che non puo' superare il numero di sei unita'.».
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sedici per cento».
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Personale degli uffici di diretta, collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unita', comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del sedici per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29, del 1993. 2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e' sostituito dal seguente: «2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato: a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato: a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; b) il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento dei proprio trattamento e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. 3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore a venticinque per cento del contingente complessivo.».
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| Art. 4 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: «fra estranei alla pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato). - 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni di norma con l'incarico di segretario particolare del Sottosegretario.
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| Art. 5 Clausola di invarianza
1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56 |
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