Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2009
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;
Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visti il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 dicembre 2008, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009 e direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
Vista la nota della Repubblica di San Marino, Dipartimento attivita' produttive, del 7 aprile 2008, con cui si richiede l'adeguamento della capacita' di trasposto di energia elettrica riservata sulle linee di interconnessione con l'estero tenuto conto del tasso di crescita dei consumi registrato dal 2001 al 2007, in applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale del 20 ottobre 2000;
Vista la lettera del 16 settembre 2008, protocollo 18514, del Ministero dello sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con cui, tenuto conto dei dati sui consumi elettrici comunicati dalla stessa Repubblica relativamente al periodo 2000-2007, si riconosce l'adeguamento a 54 MW della riserva di capacita' di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi del soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di validita';
Vista la lettera della societa' Acquirente Unico S.p.a., del 20 novembre 2009, protocollo P20090001590, con cui e' fornita la stima della domanda da soddisfare nel 2010 per i clienti del mercato tutelato rifornito;
Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa la proroga della riserva di capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera, la cui istruttoria e' tuttora in corso;
Vista la lettera di Terna S.p.a. del 24 novembre 2009, protocollo n. TE/P20090015832, con cui si comunicano i valori delle capacita' di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2010 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia e la Grecia e si rende noto che la societa' sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacita' di trasporto;
Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 24 novembre 2009, consente di determinare, per l'anno 2010, i valori massimi delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere secondo la tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico


Parte di provvedimento in formato grafico


Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacita' di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
Considerato che :
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera con la Svizzera;
c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo e' estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica;
Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento e' effettuato da Acquirente Unico in continuita' con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il regolamento n. 1228/2003, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalita' omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilita' di disporre riserve sulla capacita' in importazione;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2009 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacita' di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto;
Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorita' italiane sulla frontiera svizzera e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2010 con modalita' di aggiornamento definite da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle adottate per l'anno 2009;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 14 dicembre 2009, PAS 24/09;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione congiunta: e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT): sono i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiere settentrionali: sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla interconnessione;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Servizio di tutela: e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
Servizio di salvaguardia: e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007;
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2010, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;
c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, di imparzialita', e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;
d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
a) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;
c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalita' definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile;
b) i proventi delle procedure di cui alla lettera a), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.
6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacita' di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.
 
Art. 3
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale

1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2010 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2010 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto:
a) della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di cui all'art. 5;
b) della capacita' relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della linea stessa;
c) della capacita' della linea Mendrisio-Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/2/2008, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della linea Mendrisio-Cagno;
d) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita' produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
delle riserve di cui all'art. 4.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacita' di trasporto garantita sulla rete.
 
Art. 4
Assegnazione di capacita' di trasporto
in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano, assegna per l'anno 2010 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una riserva sulla capacita' di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera franco svizzera in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2010 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societa' Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
 
Art. 5
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali
per l'importazione di energia

1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, e' riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.
2. L'Acquirente Unico S.p.a. ritira, purche' in coerenza con la propria previsione di costi medi di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2010, l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale a valere sull'intero anno 2010, come derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma 1, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 dicembre 2008 e al prezzo di 59,5 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 e' adeguato in corso d'anno dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con modalita' analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2009 recante determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2010, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.
 
Art. 6
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Scajola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone