Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 dicembre 2009 |
Riconoscimento della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22; Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22»; Vista l'istanza del 25 novembre 2009, e successiva integrazione, ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la New Weighing Experts S.a.s. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi a un modulo di valutazione della conformita' di strumenti di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22; Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e' rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22; Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Decreta:
Art. 1
1. La New Weighing Experts S.a.s. di Milano. e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi al modulo di valutazione della conformita' sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. La New Weighing Experts S.a.s. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, su supporto informatico, con riferimento all'attivita' svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22. |
| Art. 3
1. La procedura di designazione della New Weighing Experts S.a.s. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa. |
| Art. 4
1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato e' disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato. 4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformita' del precedente art. 1 da parte della New Weighing Experts S.a.s. non debbono essere oggetto di eventuale attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte della New Weighing Experts S.a.s. stessa. |
| Art. 5
1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. |
| Art. 6
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 24 dicembre 2009
Il direttore generale: Vecchio |
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