Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2009
Riconoscimento della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;
Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22»;
Vista l'istanza del 25 novembre 2009, e successiva integrazione, ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la New Weighing Experts S.a.s. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi a un modulo di valutazione della conformita' di strumenti di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e' rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione della New Weighing Experts S.a.s. di Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1

1. La New Weighing Experts S.a.s. di Milano. e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi al modulo di valutazione della conformita' sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La New Weighing Experts S.a.s. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, su supporto informatico, con riferimento all'attivita' svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.
 
Art. 3

1. La procedura di designazione della New Weighing Experts S.a.s. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.
 
Art. 4

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato e' disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.
4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformita' del precedente art. 1 da parte della New Weighing Experts S.a.s. non debbono essere oggetto di eventuale attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte della New Weighing Experts S.a.s. stessa.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 24 dicembre 2009

Il direttore generale: Vecchio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone