Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2009
Estensione delle dichiarazioni di eccezionalita' di eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;
Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali;
Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;
Visto il proprio decreto 4 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 2009, n. 215, di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali dal 12 al 15 dicembre 2008 e dell'eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009 nelle Province di Cuneo e Torino;
Vista le note del 6 ottobre e del 16 novembre 2009 con le quali la regione Piemonte ha chiesto di estendere ad altri comuni delle province di Cuneo e Torino la delimitazione delle aree danneggiate;
Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1

La dichiarazione di eccezionalita' piogge alluvionali dal 12 al 15 dicembre 2008 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse e' estesa ai comuni di Benevello, Borgomale, Bossolasco, Cravanzana, Somano, Trezzo Tinella, della provincia di Cuneo, ed ai comuni di Andrate, Bobbio Pellice, Bussoleno, Ceres, Chialamberto, Chianocco, Coazze, Exilles, Fenestrelle, Giaglione, Lugnacco, Massello, Mattie, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Perrero, Pragelato, Prali, Quincinetto, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Valgioie, Vico Canavese, Villar Pellice, della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche.
 
Art. 2

La dichiarazione di eccezionalita' dell'eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse e' estesa ai comuni di Ala di Stura, Andrate, Angrogna, Bobbio Pellice, Bussoleno, Cantoira, Cesana Torinese, Chialamberto, Chiomonte, Coazze, Condove, Fenestrelle, Gravere, Groscavallo, Lemie, Lugnacco, Mattie, Mompantero, Novalesa, Perrero, Piverone, Pragelato, Prali, Pramollo, Quincinetto, Rora', Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Sauze di Cesana, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Usseaux, Usseglio, Vico Canavese, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Viu', della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, limitatamente alle strutture aziendali di proprieta' dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della stessa normativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia
 
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