Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 dicembre 2009 |
Modalita' di composizione e regole di funzionamento del Comitato interistituzionale per le competenze nell'ambito del trasporto dell'energia elettrica. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, rubricato semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici; Visti, in particolare: il comma 1 dello stesso art. 1-sexies secondo cui l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e' rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora, Ministero dello sviluppo economico), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la regione o le regioni interessate; il comma 3 della stessa norma secondo cui l'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il comma 4-bis dello stesso art. 1-sexies come modificato dall'art. 27, comma 24, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i successivi novanta giorni si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale a composizione paritaria, rispettivamente da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e da parte della regione o delle regioni interessate; Visto il medesimo comma 4-bis il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla disposizione predetta; Acquisito il parere n. 256/CSR del 17 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di composizione e le regole di funzionamento del comitato interistituzionale (di seguito: comitato), previsto dall'art. 1-sexies, comma 4-bis del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche. |
| Art. 2 Composizione del comitato
1. Il comitato e' composto da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti dei Ministeri di cui al comma 2 e da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti della regione interessata al rilascio dell'intesa. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designano ciascuno un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente all'interno del comitato. 3. Entro lo stesso termine ciascuna regione designa, al medesimo scopo, tre rappresentanti effettivi e tre rappresentanti supplenti. 4. Le designazioni di cui ai commi 2, 3 e 7 sono inviate senza indugio al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, via Molise, 2 - 00187 Roma. 5. Ove taluna regione non abbia proceduto, nel predetto termine, alla designazione dei rappresentanti, si provvede alla nomina di un commissario ad acta, con decreto del Presidente della Repubblica, previa diffida alla regione o alle regioni inadempienti e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate. Il commissario dovra' individuare i rappresentanti della regione inadempiente tra i funzionari regionali aventi competenze specifiche. 6. Se nel procedimento autorizzativo sono interessate piu' regioni, ai lavori del comitato partecipano i rappresentanti di tutte le regioni interessate, ma le votazioni sull'intesa si svolgono separatamente, per assicurare il carattere paritario del comitato. 7. I rappresentanti effettivi ed i rappresentanti supplenti designati restano in carica per un triennio e, comunque, fino a quando non vengano sostituiti con nuove designazioni. |
| Art. 3 Convocazione del comitato
1. Il responsabile del procedimento unico, previsto dal comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, convoca, senza indugio, anche per via telematica, il comitato nei casi di cui all'art. 1-sexies, comma 3 prima parte, invitando i rappresentanti dei Ministeri ed i rappresentanti della regione o delle regioni interessate con un preavviso di almeno dieci giorni e dandone notizia agli enti designanti. 2. La convocazione di cui al comma 1 da' atto dei termini del procedimento e del superamento degli stessi. 3. Il comitato provvede al rilascio dell'intesa entro novanta giorni dal termine di conclusione del procedimento cui al comma 1. |
| Art. 4 Funzionamento del comitato
1. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico ed ivi si riunisce. 2. Il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico: a) presiede il comitato, stabilisce il calendario dei lavori e li dirige; b) pone ai voti la determinazione finale sull'intesa, invita i rappresentanti alla votazione e dichiara chiusi i lavori. 3. Il responsabile del procedimento unico svolge funzioni di segretario del comitato, provvede a illustrare i lavori della conferenza dei servizi e la relativa documentazione, redige il verbale delle riunioni del comitato interistituzionale ed il verbale conclusivo. 4. In assenza del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico, il comitato e' presieduto dal componente piu' anziano di eta' di nomina governativa. 5. Le votazioni avvengono a maggioranza dei componenti. Ciascun rappresentante esprime un voto. 6. Il verbale finale favorevole costituisce intesa. 7. Qualora nel termine di cui all'art. 3, comma 3 non si raggiunga l'intesa, il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ne da' atto a verbale ed il Ministro per lo sviluppo economico invia gli atti al Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4-bis del decreto-legge n. 239/2003. 8. Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico dichiara chiusi i lavori del comitato: a) quando il verbale finale favorevole viene sottoscritto dai rappresentanti presenti; b) quando sopraggiunge il rilascio dell'intesa da parte della regione interessata; c) nel caso di cui al comma 7. 9. E' fatta salva la facolta' per la regione di accordare l'intesa prima che il comitato abbia assunto la sua determinazione finale. In tal caso, se i lavori del comitato interessano piu' regioni, questi proseguono solo per le intese non ancora definite. |
| Art. 5 Oneri di funzionamento del comitato
1. La partecipazione al comitato non da' diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennita', emolumenti, comunque denominati. 2. L'adozione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 6 Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore dalla data della pubblicazione. Roma, 23 dicembre 2009
Il Ministro: Scajola |
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