Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 dicembre 2009 |
Attuazione della direttiva 2009/87/CE del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva indoxacarb nell'allegato I. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Vista la direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il principio attivo indoxacarb nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione dell'indoxacarb, per il tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», e' il 1° gennaio 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva l'indoxacarb e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Visto che la sostanza attiva indoxacarb non era in commercio alla data del 14 maggio 2000, non e' rientrata nel programma di revisione decennale delle sostanze attive stabilito dal Regolamento 1451/2007/CE; Visto, pertanto, che la sostanza attiva indoxacarb non risulta iscritta nell'Allegato I del Regolamento 1451/2007/CE, va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualita' di biocida; Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 174/2000 e aventi come sostanza attiva l'indoxacarb; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 2009, n. 122, recante attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio;
Decreta:
Art. 1
1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza indoxacarb nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/87/CE della Commissione del 29 luglio 2009. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza indoxacarb e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo indoxacarb come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 3 dicembre 2009
p. il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il vice Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 203 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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